C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 07/11/2024 – Delibera – S.SUSANNA – POGGIO BUSTONE 2014

S.SUSANNA - POGGIO BUSTONE 2014

 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 97 del 17/10/2024; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società Poggio Bustone, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore ANTONACCI Andrea, con la maglia n. 9 (Società Santa Susanna), in quanto squalificato per 3 gare effettive con C.U. n. 374 del 02/05/2024, invocando, per l'effetto, l'aggiudicazione della gara a proprio favore in quanto previsto dal C.G.S. Nelle memorie difensive inviate a questo Organo Giudicante dalla Società Santa Susanna, si legge che il citato calciatore ANTONACCI Andrea "è stato trasferito in prestito alla Società Valle del Peschiera, partecipante al Campionato di Promozione (gir. B), alla data del 12/09/2024 e che poi, ex art. 103bis NOIF in data 01/10/2024 è rientrato alla società cedente. Pertanto, il suo successivo non impiego nelle successive gare del Campionato di Promozione, a causa della squalifica in essere, ha fatto si che nel rientro a tesserato della società potesse essere utilizzato nella gara in oggetto". In relazione a quanto sopra descritto, il ricorso è infondato. Infatti, come da documentazione fornita dalla società (lista di trasferimento del 12/09/2024 e nota rientro dal prestito del 01/10/2024) quanto asserito dalla Società Santa Susanna risulta corretto e, di conseguenza, il calciatore ANTONACCI Andrea ha preso parte regolarmente alla gara di cui in epigrafe, avendone pieno titolo (art. 103bis, comma 5, delle N.O.I.F.).

PQM DELIBERA

 1. di respingere il ricorso proposto dalla società POGGIO BUSTONE 2014; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Santa Susanna - Poggio Bustone 2014 1 - 1; 3. il contributo va incamerato.

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