C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 28/11/2024 – Delibera – CITTA DI OLEVANO CALCIO – ARCE 1932
CITTA DI OLEVANO CALCIO - ARCE 1932
Il Giudice sportivo - Preso atto del ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società Città di Olevano Calcio, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto "circa al 90' del II tempo a seguito di un comportamento antisportivo messo in atto dal tecnico della società Arce 1932, quest'ultima segnava una rete mentre tutti i calciatori della società Città di Olevano Calcio erano fermi. Ne scaturiva una situazione di tensione in campo, con provvedimenti disciplinari nei confronti di calciatori della società Arce 1932 ed il capitano della stessa che abbandonava il campo arbitrariamente. A seguire, tutta la squadra ospite, con l'allenatore, in testa abbandonava a sua volta il terreno di gioco. Il Direttore di gara decretava la fine anzitempo dell'incontro, non essendoci più le condizioni per proseguirlo, essendo rimasti sul terreno di gioco solo i tesserati della società Citta di Olevano Calcio." Per tale motivo chiede l'assegnazione della vittoria a tavolino. - Nelle memorie difensive trasmesse dalla società Arce 1932, quest'ultima riporta che "al 90' minuto circa della gara, a seguito della segnatura della rete del pareggio da parte della società, una trentina circa di sostenitori della società Città di Olevano Calcio entrava indebitamente sul terreno di gioco, costringendo il proprio calciatore ZOFFRANIERI Mattia a rinchiudersi nello spogliatoio, minacciandolo di violenze qualora fosse rientrato in campo. Contemporaneamente, il Direttore di gara non riusciva a riportare la regolarità sul terreno di gioco, dove mancavano le condizioni di tutela della integrità dei tesserati della società Arce 1932. Per questo motivo chiede la vittoria a tavolino della gara. Esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva che: - Al 44' del II tempo, sul risultato di Città di Olevano Calcio - Arce 1932 2 - 1, a seguito di un infortunio di un calciatore della società Città di Olevano Calcio, la squadra mandava il pallone fuori del terreno di gioco per permetterne il soccorso. Alla ripresa da parte della società Arce 1932, l'allenatore della stessa, sig. DI NOTA Matteo, invitava i propri calciatori a non restituire il pallone agli avversari e, nel corso dell'azione, la società Arce 1932 perveniva alla rete del pareggio. Si accendeva, di conseguenza, una accesa discussione in campo, che coinvolgeva molti calciatori delle due squadre: in questo contesto l'Arbitro ammoniva per comportamento antisportivo il calciatore n. 8, RICCARDI Flavio, della società Olevano Romano e indicava di voler recuperare 3' per varie perdite di tempo. Allorchè la situazione si era tranquillizzata ed il Direttore di gara aveva intenzione di far riprendere il gioco, il calciatore n. 10 della società Arce 1932, capitano, ZOFFRANIERI Mattia, assumeva comportamento provocatorio nei confronti degli avversari e dei sostenitori, causando l'accendersi di una zuffa fra tesserati non identificati sul terreno di gioco. Quindi apriva un cancello e si dirigeva nel proprio spogliatoio, senza autorizzazione. L'Arbitro richiedeva l'intervento dell'allenatore della società Arce, sig. DI NOTA Matteo, il quale gli rispondeva "ora me ne vado anche io, basta" e rientrava anch'egli nello spogliatoi, insieme ai tesserati della propria società. Pertanto, constatata la situazione, il Direttore di gara, decideva di sospendere definitivamente la gara, al 46' del II tempo, sul risultato di Città di Olevano Calcio - Arce 1932 2 - 2. - Il ricorso è fondato In relazione a quanto sopra descritto, l'Arbitro ha correttamente sospeso definitivamente la gara e, dunque la conclusione anticipata della stessa è da attribuirsi al comportamento dei tesserati della società Arce 1932. In virtù dell'art. 10 comma 1 del C.G.S.
DELIBERA
1. d'infliggere alla società Arce 1932 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 200,00; 2. di squalificare il calciatore ZOFFRANIERI Mattia (società Arce 1932) per n. 2 giornate di gara effettive; 3. di squalificare l'allenatore DI NOTA Matteo (società Arce 1932) per n. 2 giornate di gara effettive; 4. di inibire il Dirigente Accompagnatore, sig. COLAPIETRO Umberto (società Arce 1932), fino al 06/12/2024 5. il contributo va restituito.