C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 del 04/12/2024 – Delibera – PONTINIA – CITTA DI FORMIA CALCIO
PONTINIA - CITTA DI FORMIA CALCIO
Il Giudice sportivo Esaminati i ricorsi fatti pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalle Società ASD Pontinia e ASD Città di Formia Calcio, nei termini previsti dalle norme vigenti, con i quali si deduce che la stessa non è stata disputata a causa della irregolarità delle misure delle porte sul campo, evidenzia quanto segue: Nel ricorso presentato dalla società Pontinia, la stessa rileva che "prima dell'inizio della gara, la società Città di Formia chiedeva all'Arbitro la verifica delle misure delle porte, presentando riserva scritta tramite il Dirigente Accompagnatore e non dal capitano della stessa. L'Arbitro, utilizzando un metro fornito dalla medesima società, anziché richiedere alla società ospitante gli strumenti di misura per le verifiche che la stessa è tenuta a mettere a disposizione, come previsto dal Regolamento, provvedeva ad effettuare i controlli di conseguenza. Il Direttore di gara, in un primo momento comunicava che il tempo massimo per terminare il ripristino regolare sarebbe stato di 45', salvo poi modificare detto tempo in 30', tanto è vero che alle ore 15:01 effettuava il triplice fischio ed invitava le due squadre negli spogliatoi, dove, solo in quel momento, provvedeva ad effettuare il riconoscimento dei tesserati." Per tali motivazioni chiede la ripetizione della gara. Nel ricorso presentato dalla società Città di Formia la stessa afferma che "prima della gara veniva presentata una riserva scritta all'Arbitro dal Dirigente Accompagnatore, relativa ad irregolarità riguardante le porte del campo che venivano considerate non regolari per via dell'altezza non conforme. Il Direttore di gara faceva procedere alla misurazione e, constatata l'irregolarità chiedeva alla società ospitante di provvedere a regolarizzare le misure. Trascorso il tempo di attesa previsto dal Regolamento l'Arbitro, dopo aver preso visione del mancato ripristino della regolarità, accertata l'impossibilità di far disputare la gara, provvedeva a decretarne il termine". Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l'Arbitro riferisce che "la gara non è stata disputata a causa delle irregolarità nelle misure delle porte. La società Città di Formia alle ore 14:25 presentava riserva scritta, tramite il proprio Dirigente Accompagnatore. A seguito di ciò informavo il Dirigente accompagnatore della società Pontinia ed insieme allo stesso e ai capitani si procedeva a misurare le porte, che, in effetti si riscontravano non conformi alle misure minime regolamentari e chiedevo, pertanto, alla società ospitante di provvedere per il ripristino. Al termine del tempo di attesa constatavo che la prima porta era stata regolarizzata, mentre nella seconda le misure erano ancora irregolari, oltre ad essere presenti sul terreno di gioco altre irregolarità. Constatato ciò decretavo la fine della gara". Chiesto un supplemento esplicativo al Direttore di gara, questi aggiungeva "che il metro per la misurazione delle porte mi veniva direttamente consegnato dal Dirigente Accompagnatore della società Città di Formia, per cui non ritenevo necessario chiederne ulteriore alla società ospitante. Constatata quindi l'irregolarità effettiva delle misure delle porte, dopo la misurazione, chiedevo al Dirigente Accompagnatore locale di provvedere alla sistemazione delle stesse. Alle ore 15:04 si provvedeva ad una nuova misurazione e si riscontrava che, dopo i lavori effettuati, una delle due porte era tornata regolare. Effettuate le nuove misurazioni anche nella seconda porta, verificavo che ancora sussistevano misure non conformi e si erano creati alcuni dislivelli del terreno. Pertanto, considerato che dopo aver concesso 34' per poter sistemare le porte, non ritenevo che il tempo sarebbe bastato per poter sistemare anche la seconda entro un tempo di gara e stabilito ciò, decretavo il rinvio della gara. Aggiungo anche che, mentre stavo per effettuare il riconoscimento delle squadre, prima della gara, alle ore 14:25 la società ospite mi comunicava l'intenzione di presentare la riserva e pertanto decidevo di attendere a fare il riconoscimento e procedere prima con la misurazione delle porte. A seguito della mia decisione di non far disputare la gara, per la impraticabilità, comunicavo alle due società che avrei comunque dovuto fare il riconoscimento pre-gara, cosa che avveniva alle ore 15:12 circa." Preliminarmente, questo Organo giudicante rileva che il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla Regola n. 1 - Guida pratica AIA - punto 2 indica chiaramente che il tempo per effettuare le verifiche ed, eventualmente, sanarle è "pari ad un termine che, a discrezione dell'Arbitro, ritiene compatibile con la possibilità di terminare la gara e che, comunque, non dovrà superare la durata di un tempo di gara". Pertanto, in primis, va considerata la differenza fra "tempo di attesa", che è un periodo di tempo che viene concesso, a seguito di espressa richiesta scritta di una od entrambe le società, per sanare problematiche relative alla ritardata presentazione in campo delle squadre ovvero la regolarità delle distinte di gara, dei documenti, ecc. (che per la gare del Campionato in specie è di 30'), dal "tempo di gara" (che per le gare del Campionato in specie è di 45'). L'Arbitro avrebbe dovuto comunque, nella fattispecie, attendere l'esaurirsi del tempo di gara prima di dichiarare la definitiva impossibilità di far disputare la gara e quindi non comunicarlo alle 15:01, sebbene alle 15:45, anche se, come dichiarato "riteneva che il tempo non sarebbe bastato". Altra questione di rilievo risiede nell'aver omesso, da parte del Direttore di gara, di procedere al riconoscimento delle squadre prima della effettuazione delle dovute verifiche sulla regolarità o meno delle porte, così come prescritto nelle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola n. 2 del Regolamento del giuoco del Calcio - Punto "2" Impraticabilità del terreno di gioco. Questo Organo ritiene, dunque, che le procedure riportate nel Regolamento non siano state correttamente eseguite e rispettate da parte del Direttore di gara. Pertanto in funzione a quanto sopra, le doglianze della società ASD Pontinia possano essere prese parzialmente in considerazione, mentre quelle della società ASD Città di Formia non possano trovare accoglimento.
PQM DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla Società ASD Pontinia; 2. di respingere il ricorso presentato dalla società ASD Città di Formia; 3. di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato per quanto di competenza; 4. Il contributo della società ASD Pontinia va restituito; 5. il contributo della società ASD Città di Formia va incamerato.