C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 05/12/2024 – Delibera – CITTA DI ANAGNI CALCIO – SPQV VELLETRI CALCIO

CITTA DI ANAGNI CALCIO - SPQV VELLETRI CALCIO

Il Giudice sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 136 del 14/11/2024; esaminati il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società SPQV Velletri Calcio, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell'arbitro poiché "al 30' del I tempo si accendeva una rissa sugli spalti, per cui l'Arbitro, al fine di preservare l'incolumità dei calciatori e degli stessi sostenitori, emetteva tre fischi (il triplice fischio) ed invitava le squadre a rientrare nello spogliatoio. I calciatori, con il sol fine di sedare gli animi, considerata la presenza sulle tribune anche dei familiari, restavano tutti in campo e cercavano di far sedare gli animi in tribuna. Dopo circa 6' improvvisamente l'Arbitro decideva di riprendere la gara dal minuto di sospensione, infrangendo quanto stabilito dalla Regola n. 5, punto 2 del Regolamento del giuoco del calcio e dalle Decisioni Ufficiali della FIGC", Pertanto in considerazione di quanto sopra evidenziato, si chiede la ripresa della gara dal momento della interruzione, o, in via subordinata, la ripetizione della stessa ". Il ricorso è respinto. Infatti, in virtù dell'art. 65, comma 1 lett. b del C.G.S. "le questioni che possono essere giudicate dal Giudice sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti all'esclusiva discrezionalità tecnica da questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di gioco".

PQM DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società SPQV Velletri Calcio; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Città di Anagni Calcio - SPQV Velletri Calcio 2 - 1; 3) il contributo va incamerato.

 

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