C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 05/12/2024 – Delibera – ROBUR GEMINI – MARANO EQUO
ROBUR GEMINI - MARANO EQUO
Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara di cui i epigrafe, rileva: al 23' del secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della società Robur Gemini, i calciatori della società Marano Equo accerchiavano minacciosamente l'Arbitro, nel contempo profferendo espressioni offensive nei suoi confronti. In particolare, il n. 6, DURANTE Luciano, capitano, gli rivolgeva espressione irrispettosa e minacciosa. Nel contempo, il n. 2, TILIA Daniele, lo avvicinava e profferendo anch'egli frasi intimidatorie, lo spingeva con forza, con una mano sul petto, facendolo indietreggiare di alcuni passi, senza comunque conseguenze. Il Direttore di gara, vista la situazione, cercava di allontanarsi, venendo però ulteriormente accerchiato e minacciato. I calciatori n. 1, VIOTTI Valerio, vice capitano ed il n. 5, MARSILI Damiano, reiteravano le espressioni di minaccia. A questo punto, l'Arbitro, considerato quanto stava avvenendo, temendo per la propria incolumità, decideva d sospendere definitivamente la gara. In questo contesto, nuovamente i calciatori n. 6, DURANTE Luciano e n. 5, MARSILI Damiano, gli rivolgevano nuove frasi offensive Nell'occasione, anche il massaggiatore della società, sig. BRIZI Ezio, che si dichiarava esser il Presidente della stessa, lo strattonava per le braccia, per fermarlo, provocandogli lieve dolore e, nel contempo, assumeva comportamento offensivo e blasfemo. Nel contempo, il calciatore n. 11 PISANELLI Federico, colpiva l'Arbitro con uno schiaffo nella zona cervicale, provocandogli immediato dolore e lo insultava. Il Direttor di gara, riuscitosi a liberare dalla presa del Sig. Brizi, riusciva finalmente a ripararsi nel proprio spogliatoio, mentre questi persisteva nel comportamento minaccioso e, successivamente, colpiva ripetutamente la porta dello stesso. L'Arbitro, pertanto, chiamava la Forza Pubblica, che arrivava al campo dopo circa 10', mentre il Sig. Brizi persisteva nel proprio atteggiamento, che reiterava ancora anche quando il Direttore di gara abbandonava, sotto scorta, l'impianto sportivo senza ulteriori conseguenze. Si portava poi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Angelucci di Roma, dove veniva refertato per "riferita aggressione fisica e verbale da parte di persona nota durante partita di calcio agonistica di II categoria con trauma cervicale" e riceveva una prognosi di gg. 4 per "cervicalgia post-traumatica" In conseguenza all'aggressione subita la gara veniva sospesa definitivamente al 23' del secondo tempo sul seguente punteggio ROBUR GEMINI - MARANO EQUO 1-0. In virtù a quanto sopra, La responsabilità per l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società MARANO EQUO.
PQM DELIBERA
1) d'infliggere alla società MARANO EQUO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 300,00. Sanzione da considerare al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 35 comma 7 del C.g.s. e riportate nel C.u. 49/a della Figc del 12/10/2022; 2) di squalificare il sig. PISANELLI Federico (società Marano Equo) fino al 06/12/2029, oltre alla preclusione in via definitiva dai ruol Federali (art. 35, commi 1 e 4 CGS); 3) di inibire il sig. BRIZI Ezio (società Marano Equo) fino al 06/12/2026 (art. 35, commi 1 e 3 CGS); 4) di squalificare il sig. TILIA Daniele per n. 8 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. b CGS); 5) di squalificare i seguenti ulteriori calciatori della società Marano Equo: - DURANTE Luciano - capitano - per n. 5 giornate di gara effettive (art 36, comma 1, lett. a CGS); - MARSILI Damiano per n. 5 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS); - VIOTTI Valerio - v. capitano - per n. 4 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS). 6) di inibire il sig. DE SANTIS Marco (società Robur Gemini), fino al 20/12/2024 per mancata assistenza all'Arbitro.