C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 05/12/2024 – Delibera – UNDICI CALCIO – POL. MONTORIO ROMANO

UNDICI CALCIO - POL. MONTORIO ROMANO

Il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe ed a seguito di ricezione del supplemento di referto richiesto all'Arbitro, rileva che: - Al 24' del II tempo, veniva espulso il calciatore n. 20 della società Montorio Romano, REI Salvatore, per comportamento irrispettoso dell'Arbitro; - Al 29' del II tempo, veniva allontanato il Dirigente Responsabile della società Montorio Romano, sig. GILARDI Roberto, per somma di ammonizioni. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all'Arbitro, che reiterava minacciosamente da fuori il recinto di gioco. - al 30' del II tempo l'Arbitro, dopo la segnatura di una rete da parte della società Undici Calcio, veniva accerchiato da numerosi calciatori della società Montorio Romano, che assumevano atteggiamento minaccioso nei suoi confronti, contestando la regolarità della rete stessa e quindi sospendeva la gara. - Al 31' del II tempo, veniva espulso il calciatore n. 5 della società Montorio Romano, FIORAVANTI Antonello, per proteste, nei confronti dell'Arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva comportamento minaccioso avvicinandosi al Direttore di gara, nel contempo rivolgendogli espressioni offensive. Veniva allontanato dal proprio Dirigente, sig. ZEZZA Massimiliano il quale, nel contempo, intimava ai propri calciatori di abbandonare il terreno di gioco. - Al 32' del II tempo, appena sospesa la gara, il calciatore n. 10 della società Montorio Romano, MILANI Manuel protestava nei confronti dell'Arbitro. All'invito ad allontanarsi, questi assume comportamento minaccioso nei suoi confronti, provando a rientrare sul terreno di gioco, venendo trattenuto a forza dai propri compagni, nel mentre insultando il Direttore di gara. - Successivamente, dopo la sospensione della gara, il Dirigente Responsabile della società Montorio Romano, sig. GILARDI Roberto rientra sul terreno di gioco e cerca di avvicinare l'Arbitro con fare aggressivo. Veniva allontanato a forza, profferendo offese e minacce all'indirizzo del Direttore di gara. Per quanto sopra riportato la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società Montorio Romano. In virtù all'art 10 comma 3 del CGS

DELIBERA

1. d'infliggere alla società MONTORIO ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 200,00. 2. di squalificare i sotto elencati calciatori della società Montorio Romano: - FIORAVANTI Antonello per n. 4 giornate effettive di gara (art. 36, c. 1, l. a CGS); - MILANI Manuel per n. 4 giornate effettive di gara (art. 36, c.1, l. CGS); - REI Salvatore per n. 2 giornate effettive di gara; 3. di inibire i sotto elencati Dirigenti della società Montorio Roman - GILARDI Roberto fino al 28/03/2025 (art. 36, c. 1, l. b CGS); - ZAZZA Massimiliano fino al 20/12/2024

 

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