C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 192 del 19/12/2024 – Delibera – ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA

 

ACCADEMIA SPORTING ROMA - TIRRENO SANSA

Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara di cui i epigrafe, l'Arbitro rileva che: "al 45' + 5' del secondo tempo, quando ancora mancava 1' al termine della gara (avendo assegnato 6' di recupero), dopo un fallo rilevato vicino alla zona delle panchine, si accendeva una rissa tra le due squadre che interessava sia le riserve che i calciatori di entrambe le società ed i Dirigenti del Tirreno Sansa entrati sul terreno di gioco. Anche sugli spalti iniziava una rissa tra i sostenitori delle due squadre. I Dirigenti locali cercavano di riportare la calma e dividere Dirigenti ospiti e calciatori. Cercavo di avvicinarmi al punto per calmare la situazione e prendere i relativi provvedimenti, ma, una volta giunto, mentre cercavo di dividere i calciatori, venivo circondato da 4 o 5 calciatori della società Tirreno Sansa e, d'improvviso venivo colpito da uno di loro violentemente a mano aperta sul volto, all'altezza della guancia sinistra tra l'occhio e la bocca. Venivo, nell'immediatezza, inoltre spinto con forza sul petto, probabilmente con due mani tanto che indietreggiavo di un passo e perdevo l'equilibrio cadendo violentemente a terra sbattendo forte la nuca sul terreno. La caduta mi procurava nell'immediato, l'annebbiamento della vista, una momentanea difficoltà respiratoria, uno stato di confusione di alcuni secondi ed un senso d vertigine che mi impediva di alzarmi. Per paura di essere colpito da terra mi proteggevo il volto. Sentivo immediatamente il sapore del sangue sulle labbra poiché lo schiaffo mi aveva procurato un taglio. Tutto questo senza saper riconoscere quale o quali calciatori del Tirreno Sansa siano stati autori di tale aggressione dato che ero concentrato sulla situazione e il colpo è avvenuto lateralmente e d'improvviso. Fortunatamente immediatamente sentivo e poi vedevo i Dirigenti della squadra Accademia Sporting Roma che correndo nella mia direzione, prontamente allontanavano tutti i calciatori e mi soccorrevano finchè non mi riprendevo dopo circa un minuto a terra. Riuscivo, con il loro aiuto e l'assenza totale dei Dirigenti ospiti, a rialzarmi e decretavo la sospensione della gara. Venivo aiutato a dirigermi velocemente verso gli spogliatoi, dove poco dopo essere entrato incontravo l'Osservatore Arbitrale e, una ventina di minuti dopo arrivavano le Forze dell'ordine, presumibilmente chiamati da Dirigenti locali. Riuscivo con difficoltà a compilare i rapporti di fine gara e consegnarli. Notavo la mancata assistenza dei Dirigenti ospiti. Lasciavo senza ulteriori problemi l'impianto sportivo. In serata, in seguito ad un persistente stato confusionale mi recavo al Pronto Soccorso". Il Direttore di gara allega, infatti, il Referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Eugenio, nel quale è riportato che a causa di aggressione da persona non nota, su un campo di calcio, viene rilasciata la diagnosi di "aggressione con caduta a terra, trauma cranico, emivolto sinistro e regione pertrocanterica sinistra - contusione di sedi multiple non classificate altrove" ed una prognosi di giorni clinici 5. In conseguenza dell'aggressione subita dall'Arbitro, la gara veniva sospesa definitivamente al 50' del II tempo sul seguente punteggio ACCADEMIA SPORTING ROMA - TIRRENO SANSA 2 - 1. in virtù a quanto sopra, La responsabilità per l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società TIRRENO SANSA.

PQM DELIBERA

1) d'infliggere alla società TIRRENO SANSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 300,00. Sanzione da considerare al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 35 comma 7 del C.G.S e riportate nel C.U. 49/a della Figc del 12/10/2022; 2) di inibire il sig. GRECO Ermenegildo (società Tirreno Sansa) fino al 31/01/2025 per mancata assistenza all'Arbitro; 3) di squalificare il calciatore ZANOTTI Valerio, per n. 4 anni, capitano della squadra, a causa dell'atto di violenza nei confronti dell'Arbitro, consistente nello schiaffo violento al volto con fuoriuscita di sangue dalla bocca, commesso da calciatore della propria squadra non identificato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore/i dell'atto. (art. 5, commi 1 e 2 CGS) 4) di squalificare il calciatore ZANOTTI Valerio, per ulteriori n 4 anni, capitano della squadra, a causa dell'atto di violenza nei confronti dell'Arbitro, consistente nella spinta al petto che ha causato la caduta dello stesso e il conseguente colpo alla nuca, sbattendo sul terreno, commesso da calciatore della propria squadra non identificato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore/i dell'atto. (art. 5, commi 1 e 2 CGS)

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