C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 192 del 19/12/2024 – Delibera – CITTA DI POMEZIA – SABAUDIA 1949
CITTA DI POMEZIA - SABAUDIA 1949
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 173 del 05/12/2024; relativa alla gara in epigrafe; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società SABAUDIA 1949 con il quale si deduce che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto "al 21' del II tempo il n. 9 (Forcina Daniele) del Città di Pomezia, mentre abbandonava il campo, lo stesso calciatore sollecitato dal Direttore di gara per evidente perdita di tempo, veniva espulso per gesto irriguardoso nei confronti dello stesso. Il Direttore di gara al 23' del II tempo (vedi rapportino) consentiva la sostituzione del n. 9 espulso. Da tutto questo si evince un grave errore tecnico del Direttore di gara, nell'autorizzare la sostituzione di un giocatore espulso". La società, pertanto, chiede che la gara sia considerata irregolare. Nelle memorie difensive, la società Città di Pomezia afferma che: "nel merito di quanto effettivamente accaduto in campo durante lo svolgimento della gara, si può affermare con estrema chiarezza e certezza che il giocatore in oggetto è stato espulso dopo la sostituzione con il n. 16 MARGARIT Giuliano Pietro, al di fuori del terreno di gioco e mentre si recava negli spogliatoi, a sostituzione già eseguita e, pertanto, a detta della società non siano ravvisati i termini del grave errore tecnico per la ripetizione della gara". Il ricorso è infondato. Infatti, dall'esame degli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova e sentito l'Arbitro, questi, in sede di supplemento, conferma quanto già descritto sul referto di gara: " il calciatore (n. 9 FORCINA Daniele) nei pressi del campo per destinazione, dopo essere stato sostituito da un suo compagno di squadra, mi profferiva testuali parole "Arbitro ma vaffanculo va!"; dopo avergli esibito il provvedimento disciplinare con l'estrazione del cartellino rosso, rideva ironicamente verso la mia persona. Aggiungo che l'espulsione è stata eseguita correttamente in quanto il calciatore mi profferiva parole ingiuriose nel mentre rientrava negli spogliatoi".
PQM DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società SABAUDIA 1949; 2. di convalidare il risultato acquisito sul campo: Città di Pomezia Sabaudia 1949 2 - 0; 3. Il contributo va incamerato.