C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 192 del 19/12/2024 – Delibera – DINAMO ROMA – TORRENOVA F.C.
DINAMO ROMA - TORRENOVA F.C.
Il Giudice sportivo Esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe - Al 26 del I tempo l'Arbitro espelleva il calciatore n. 9 della società Torrenova FC, ROSSINI Simone, per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento disciplinare, questi assumeva comportamento minaccioso e, successivamente, nel corso dell'intervallo, rivolgeva all'Arbitro espressioni offensive; - Nella predetta occasione dell'espulsione del calciatore n. 9, anche il suo compagno, n. 10, CARBONI Marco, capitano della società Torrenova FC, teneva comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro, ma quest'ultimo non assumeva alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti; - Al 31' del II tempo, il calciatore n. 4, PALMIGIANI Matteo, veniva ammonito per proteste; - Successivamente a questo episodio, il calciatore n. 15, PROMUTICO Daniele, della società Torrenova FC, dopo un contrasto di gioco con i calciatore n. 20, CHIOVENDA Francesco, della società Dinamo Roma, caduto a terra, afferrava quest'ultimo per il collo con due mani, cercando di rialzarlo ed il Chiovenda reagiva allontanandolo con un braccio. L'Arbitro estraeva il cartellino rosso per espellere il Promutico, ma il Dirigente accompagnatore della società Torrenova, sig. PETRINI Ivano, alzatosi dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e gli si avvicinava minacciosamente, per cui evitava di provvedere alla predetta espulsione. L'Arbitro, quindi, indietreggiando, voleva provvedere ad espellere anche il sig. Petrini ma poiché questi persisteva nell'atteggiamento minaccioso, si avvicinava ai Dirigenti della società Dinamo Roma e chiedeva di far intervenire le Forze dell'ordine. Il Petrini cercava di avvicinare l'Arbitro, unitamente al calciatore n. 1 della società Torrenova FC, DE ANGELIS Andrea, diventato nel frattempo capitano, che pretendeva di essere ascoltato, considerato la sua veste. Alcuni Dirigenti della società Dinamo Roma, si frapponevano fra il Direttore di gara ed i predetti tesserati avversari. Allontanato il sig. Petrini, si avvicinava il De Angelis che addossava all'Arbitro la responsabilità di quanto stava accadendo. - A questo punto, l'Arbitro comunicava ai Dirigenti delle due società di sospendere definitivamente la gara a tutela della sua incolumità e chiedeva, altresì, ai Dirigenti della società Dinamo Roma di volergli assegnare un altro spogliatoio, in quanto il suo era attiguo a quello dei tesserati della società Torrenova FC. Mentre si avviava al nuovo spogliatoio, alcuni tesserati della società Torrenova FC, non identificati, assumevano comportamento irrispettoso nei suoi confronti. - Giungeva quindi la Forza pubblica che assisteva il Direttore di gara fino a che non abbandonava l'impianto sportivo. - In considerazione a quanto sopra, si evince che: - Già al 26' del I tempo, in occasione dell'espulsione del calciatore n. 9 della società Torrenova FC, aveva omesso di adottare provvedimenti nei confronti del n. 10, CARBONI Marco, capitano della medesima società, il quale assumeva comportamento irrispettoso nei suoi confronti; - Successivamente, lo stesso Direttore di gara nel supplemento di rapporto allegato al referto, dichiara che nel corso della gara altri calciatori della società Torrenova FC gli rivolgevano espressioni offensive, in particolare il n. 4 PALMIGIANI Matteo, senza che lui adottasse provvedimenti disciplinari perché "intimorito e spaventato dalle possibili reazioni dal comportamento prepotente dei calciatori"; - Da quanto segnalato si evince che già a decorrere dal 26' del I tempo l'Arbitro non ha messo in atto tutto quanto previsto dal Regolamento condurre regolarmente a termine l'incontro, che, al 31' del II tempo ha poi definitivamente sospeso, supponendo non esserci più le condizioni idonee a sua tutela, sul punteggio di DINAM ROMA - TORRENOVA FC 2 - 1 - In funzione di ciò, questo Organo giudicante, non rilevando che sussistessero reali situazioni di particolare pericolo per l'Arbitro, avvalendosi del dispositivo di cui all'art.10, comma 5 lett. c) del C.G.S.
DELIBERA
- 1) di annullare il provvedimento di sospensione della gara di cui i epigrafe adottato dall'Arbitro; - 2) di ordinare la ripetizione della gara di cui in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza; - 3) di squalificare il Dirigente accompagnatore della Società Torrenova FC, Sig. PETRINI Ivano, fino al 28/02/2025 (art. 36, comma lett. a del CGS); - 4) di squalificare il calciatore ROSSINI Simone (società Torrenova FC) per n. 3 giornate di gara; - 5) di squalificare i calciatori PROMUTICO Daniele e DE ANGELIS Andrea (società Torrenova FC) per n. 2 giornate di gara; - 6) di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla Società Torrenova FC.