C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 192 del 19/12/2024 – Delibera – FORTITUDO – CORENO ROYAL

FORTITUDO – CORENO ROYAL

Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva che l’Arbitro ha sospeso la stessa al 29’ del II tempo, sul risultato FORTITUDO– CORENO ROYAL 0 – 0, in quanto: “durante l’incontro ho subito continue offese pesanti rivolte alla mia figura ed a quella dei miei familiari da parte delle tifoserie di entrambe le squadre. Gli insulti erano particolarmente gravi e contenevano espressioni minacciose. Dopo aver chiesto due volte ad entrambi i capitani di ciascuna squadra di calmare le tifoserie, dimostrando collaborazione fattiva, le offese sono comunque continuate ed anche intensificate, costringendomi a richiedere un terzo intervento. In particolare questa situazione si è acuita durante il secondo tempo, con ulteriori minacce ed offese gravi rivolte alla mia Famiglia. In questa situazione, devo però sottolineare che i tesserati di entrambe le società, presenti all’interno del recinto di gioco, hanno più volte mostrato una condotta esemplare e di sostegno nei miei confronti. In più occasioni mi hanno aiutato cercando di far cessare questo atteggiamento ai sostenitori.” Tali espressioni, ferivano l’arbitro, che non trovandosi più nelle condizioni psichiche per proseguire la gara, decideva di sospenderla definitivamente, al 29’ del II° tempo, sul punteggio sopra indicato. La condotta dei sostenitori delle società non trova giustificazione alcuna, ma, tenuto in considerazione il fattivo comportamento dei tesserati delle stesse, come sottolineato anche dall’Arbitro in sede di refertazione messo in atto onde evitare tali atteggiamenti e che, fortunatamente, oltre la pur deprecabile ripetitività degli insulti e minacce, null’altro è avvenuto in danno del Direttore di gara, questo Organo giudicante ritiene che la sospensione della gara sia stata una decisione eccessiva rispetto ai reali accadimenti e, di conseguenza, non rilevando che sussistessero reali situazioni di particolare pericolo per l’Arbitro, avvalendosi del dispositivo di cui all’art.10, comma 5 lett. c) del C.G.S.

DELIBERA

1) di annullare il provvedimento di sospensione della gara di cui in epigrafe adottato dall’Arbitro; 2) di ordinare la ripetizione della gara di cui in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza; 3) di comminare alle società Fortitudo e Coreno Royal l’ammenda di euro 150,00 ciascuna per il particolare e persistente comportamento ingiurioso e minaccioso dei propri sostenitori, sanzione così determinata in funzione della fattiva collaborazione dei propri tesserati.

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