C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 192 del 19/12/2024 – Delibera – III MUNICIPIO CALCIO – SETTEVILLE CASEROSSE
III MUNICIPIO CALCIO - SETTEVILLE CASEROSSE
Il Giudice sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 158 del 28/11/2024; esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali dalla società III MUNICIPIO CALCIO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto: "nel corso della gara, al minuto 91', a seguito di un fallo commesso da un nostro tesserato, si verificava un acceso parapiglia. La panchina della società avversaria invadeva il terreno di gioco, mentre altri componenti del Setteville Caserosse si dirigevano verso la nostra panchina, creando un clima di forte tensione. In questo contesto, il giocatore n. 8 capitano del Setteville Caserosse, afferrava per le braccia il nostro Dirigente, il Sig. Simone Pinti e gli sferrava una testata in pieno volto, causandone la caduta e provocandogli forte dolore, accompagnato da una copiosa fuoriuscita di sangue. Data la gravità degli eventi, l'Arbitro provvedeva a sospendere in via immediata e definitiva la partita dichiarandone la sospensione. Un nostro tesserato provvedeva immediatamente a contattare le Forze dell'ordine e i soccorsi sanitari per garantire assistenza al Dirigente ferito e per tutelare l'Arbitro, al fine di proteggerlo da eventuali ritorsioni derivanti dalla decisione presa. All'arrivo delle autorità, la situazione ritornava alla calma. Riteniamo che quanto accaduto costituisca un episodio gravissimo, connotato da condotte violente e antisportive da parte dei tesserati del Setteville Caserosse che hanno reso impossibile il regolare svolgimento della gara. Alla luce della gravità dei fatti esposti, chiediamo l'assegnazione della vittoria a tavolino in favore della nostra società o, in subordine, la ripetizione della gara". Il ricorso è infondato. Nelle memorie difensive inoltrate dalla società Setteville Caserosse, quest'ultima afferma che: "preliminarmente è deplorevole il comportamento messo in atto dal calciatore Tassi Alessandro, che è stato sospeso a tempo indeterminato dalla società. In merito allo svolgimento della gara rappresentiamo le continue provocazioni messe in atto da parte dei tesserati del III Municipio, che si sono aggravate all'85', nel momento in cui passavamo in vantaggio, fino a sfociare in un parapiglia in pieno tempo di recupero. L'Arbitro era riuscito a calmare la situazione e mancavano circa 2' dei 5' di recupero concessi, quanto il calciatore del III Municipio Pinti Alessandro, già espulso, scagliava un pugno in volto al nostro Dirigente Miccoli Alessio ed il nostro calciatore Tassi Alessandro, vista la scena, cercava di farsi giustizia verso l'autore del gesto, ma, pensando che il Dirigente Pinti Simone volesse aggredirlo, lo colpiva. A quel punto l'Arbitro sospendeva la gara. Alla luce di quanto sopra riteniamo che la responsabilità sia da addebitarsi alla società III Municipio e chiediamo che venga convalidato il risultato del campo" Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si rileva che "al minuto 47' del II tempo, a seguito di un fallo imprudente da parte di un giocatore del III Municipio che non riuscivo ad identificare a causa della ressa generatasi nei pressi delle panchine, iniziava una rissa che coinvolgeva tutti i componenti di entrambe le squadre. Quando la situazione si era tranquillizzata, era mia intenzione espellere: - GABRIELLI Alessandro n. 3 del III Municipio Calcio (calciatore sostituito) in quanto rincorreva un Dirigente avversario urlandogli espressioni gravemente minacciose e volgarmente offensive; - PASCIUCCO Michele n. 18 del III Municipo Calcio (calciatore titolare) in quanto, essendosi scaldata la situazione anche sugli spalti, lanciava con molta vigoria una bottiglietta d'acqua piena verso i tifosi avversari; - MICCOLI Alessio (Dirigente accompagnatore del Setteville) in quanto durante la rissa creatasi colpiva un calciatore avversario con una manata in faccia; - TASSI Alessandro n. 8 del Setteville Calcio (calciatore sostituito) per aver colpito un avversario con una manata in faccia con media forza. Quest'ultimo, nell'uscire dal terreno di gioco passando davanti l'area tecnica del III Municipio, colpiva con una testata in faccia molto violenta il Dirigente addetto all'Arbitro del III Municipio (PINTI Simone) provocandogli un copioso sanguinamento dal labbro e dalla bocca. Pinti Simone dopo ciò chiamava immediatamente i Carabinieri. A seguito di questo repentino episodio scoppiava nuovamente una violenta rissa generale che coinvolgeva indistintamente tutti i calciatori di entrambe le squadre in una sequenza di urla, spinte e minacce reciproche. Tra i più attivi notavo: - DE PIERRO Fabio n. 5 III Municipio - titolare - MACCIOCCHI Andrea n. 8 III Municipio - titolare - BLASIO Francesco n. 13 III Municipo - titolare - GABRIELLI Federico n. 14 III Municipio - titolare - AURELI Diego n. 7 Setteville - titolare - CACCHIONI Diego n. 5 Setteville - titolare - DI BELLA Nicolas n. 10 Setteville - titolare - DI GIOSIA Tommaso n. 19 Setteville - titolare - PETRUCCI Luca n. 16 Setteville - titolare Per la confusione generale non ritenevo opportuno notificare le espulsioni ai suddetti calciatori sul terreno di gioco, nè di annotarli sul rapportino finale. Attendevo circa 6' sul terreno di gioco ed al ripristinarsi della situazione di calma apparente decretavo la fine dell'incontro non essendoci il numero minimo di calciatori titolari per terminarlo". Dai fatti rilevati, a seguito di referto ed ulteriore supplemento prodotto dall'Arbitro, si rileva che le doglianze della società III Municipio Calcio non possono essere accolte, in quanto risulta evidente che l'anticipata fine della gara ricade nella responsabilità di entrambe le società e le modalità adottate dal Direttore di gara sono state eseguite correttamente. Pertanto, in virtù dell'art.53, comma 2 delle N.O.I.F.
DELIBERA
1) di respingere il ricorso proposto dalla società III Municipio Calcio; 2) di infliggere alla società III Municipio Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 - 3 ed ammenda di Euro 200,00; 3) di infliggere alla società Setteville Caserosse la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 - 3 ed ammenda di Euro 200,00. 4) di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: Società III MUNICIPIO CALCIO: GABRIELLI Alessandro per squalifica n. 2 giornate effettive di gara PASCIUCCO Michele per squalifica n. 2 giornate effettive di gara BLASIO Francesco per squalifica n. 1 giornata effettive di gara DE PIERRO Fabio per squalifica n. 1 giornata effettive di gara GABRIELLI Federico per squalifica n. 1 giornata effettive di gara MACCIOCCHI Andrea per squalifica n. 1 giornata effettive di gara Società SETTEVILLE CASEROSSE: TASSI Alessandro per squalifica n. 7 giornate effettive di gare AURELI Diego per squalifica n. 1 giornata effettive di gara CACCHIONI Diego per squalifica n. 1 giornata effettive di gara DI BELLA Nicolas per squalifica n. 1 giornata effettive di gara DI GIOSIA Tommaso per squalifica n. 1 giornata effettive di gara PETRUCCI Luca per squalifica n. 1 giornata effettive di gara MICCOLI Alessio - Dirigente Setteville Caserosse - inibizione fino al 17/01/2025. 5) il contributo va incamerato.