C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 25/09/2024 – Delibera – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ATLETICO PONTINIA
ROCCASECCA T.SAN TOMMASO - ATLETICO PONTINIA
Il Giudice sportivo, preso atto del ricorso proposto dalla Società Atletico Pontinia, fatti pervenire nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore GRIMALDI Lorenzo (nato il 08.06.2004), co il n. 7 , della società Roccasecca T. San Tommaso, non avendo scontato la squalifica comminatagli con Comunicato Ufficiale n.56/LND/Delegazione Provinciale di Frosinone del 06/06/2024. Pertanto, per tale motivo, chiede l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Roccasecca T. San Tommaso. Nelle memorie difensive, la Società Roccasecca T. San Tommaso fa riferimento al fatto che, avendo il calciatore in oggetto ricevuto la squalifica nella gara disputata in data 01/06/2024, fra il Roccasecca T. San Tommaso e il Principato di Colli, valevole per la finale di Coppa Provincia Juniores Under 19 di Frosinone, la squalifica doveva essere scontata in gare di Coppa Italia Eccellenza, per il principio della separazione tra gare di Campionato e gare di Coppa. Il ricordo è fondato. Infatti, il citato calciatore GRIMALDI Lorenzo, risultava in posizione irregolare, non avendo scontato la squalifica di una gara per recidività in ammonizioni (II infrazione) inflittagli con Comunicato Ufficiale n.56/LND/Delegazione Provinciale di Frosinone del 06/06/2024, relativamente alla gara ASD ROCCASECCA - T.SAN TOMMASO - PRINCIPATO DI COLLI, finale della Coppa Provincia Juniores Under 19 Frosinone del 01/06/2024. Pertanto il calciatore doveva scontare detta squalifica residua della stagione precedente. Con riferimento all'art. 19, comma 6, del CGS, "le sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni". Ciò detto va precisato che la norma distingue le competizioni ufficiali soltanto tra gare di campionato e gare di coppa Italia o coppa regioni, organizzate dai singoli comitati regionali. Va quindi escluso che la Coppa Provinciale Juniores possa essere considerata, per analogia, come una Coppa Regionale e gli va quindi attribuita la qualifica Torneo Ufficiale organizzato dalle articolazioni periferiche della Federazione. Pertanto, poichè il calciatore in oggetto ha cambiato categoria nella corrente stagione sportiva, non essendo più in età per la categoria Juniores, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra e nel nuovo campionato di competenza (nel caso in specie "Eccellenza"). Pertanto, non possono essere tenute in considerazione le motivazione difesa addotte dalla Società. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, commi 6 e 7 del C.G.S.
PQM DELIBERA
- Di accogliere il ricorso proposto dalla società Atletico Pontinia; - Di irrogare alla società Roccasecca T. San Tommaso la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; - Di inibire la Dirigente accompagnatrice, sig.ra PARISI Serena, fino al 04/10/2024; - Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore GRIMALDI Lorenzo; - Il contributo va restituito.