C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 27/09/2024 – Delibera – SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – LATINA BORGHI RIUNITI

SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO - LATINA BORGHI RIUNITI

 Il Giudice Sportivo, preso atto del ricorso presentato dalla Società LATINA BORGHI RIUNITI relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dagli artt. 49, comma 4 e 67, comma 3 del Codice di Giustizia Sportivo. Nello specifico, si evidenzia che I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.

P.Q.M. DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società LATINA BORGHI RIUNITI; 2. di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: SS COSMA E DAMIANO GRUNUOVO - LATINA BORGHI RIUNITI 0 - 2; 3. Il contributo va addebitato

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it