C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 10/10/2024 – Delibera – ROBUR TEVERE – CASTIGLIONE CALCIO
ROBUR TEVERE - CASTIGLIONE CALCIO
Il Giudice Sportivo, Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva che al minuto 4' del secondo tempo della gara, veniva ammonito il calciatore n. 11 SOUIHI Amin (nato il 24.08.2005) della società Castiglione Calcio. Lo stesso risulterebbe in posizione irregolare in quanto non tesserato per la predetta società, alla data della gara Robur Tevere - Castiglione Calcio del 05/10/2024. Su richiesta di questo Organo Giudicante, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio ha certificato la mancata definizione della richiesta presentata dalla Società Castiglione Calcio in ordine al tesseramento del predetto calciatore (art. 40 quater del CGS). In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all'art.10, comma 1 e comma 6, lett. a del C.G.S. quest'Organo Giudicante, avvalendosi della facoltà di intervenire d’ufficio come previsto dalle norme vigenti:
DELIBERA
1. di infliggere alla Società CASTIGLIONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di euro 100,00; 2. di inibire il dirigente accompagnatore, Sig. CALABRESI Angelo, fin al 18/10/2024.