C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 11/10/2024 – Delibera – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – TARQUINIA CALCIO

NUOVA PESCIA ROMANA 2004 - TARQUINIA CALCIO

Il Giudice Sportivo, preso atto del ricorso proposto dalla società Tarquinia Calcio, fatto pervenire nei termini e modi previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore MARZI Alessio, con il n. 6, della società Nuova Pescia Romana 2004, non avendo scontato la squalifica di n. 2 gare, comminatagli con Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.09.2023, a seguito della gara preliminare di Coppa Italia Promozione disputata i 10.09.2023, Città di Cerveteri - Tarquinia Calcio. Per l'effetto, chiede la vittoria. Il reclamo è fondato. Infatti, il citato calciatore MARZI Alessio, al tempo tesserato per l Società Tarquinia Calcio, risulta in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di due gare inflittegli con il predetto Comunicato Ufficiale n.52 del 13.09.2023. Si rileva altresì che al minuto 27' del secondo tempo della gara, veniva ammonito il calciatore n. 19 COBZARU Denis (nato il 26.04.2004 della società Nuova Pescia Romana 2004. Lo stesso risulterebbe in posizione irregolare in quanto non tesserato per la predetta società, alla data della gara Nuova Pescia Romana 200 - Tarquinia Calcio del 06/10/2024. Su richiesta di questo Organo Giudicante, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio ha certificato la mancata definizione della richiesta presentata dalla Società Nuova Pescia Romana 2004 in ordine al tesseramento del predetto calciatore (art. 40 quater del CGS). Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore Marzi Alessio alla gara in oggetto (ai sensi dell'art.21, comma 2 e 6 del C.G.S)., e del calciatore Cobzaru Denis, (ai sensi dell'art 40 quater del CGS), in virtù all'art. 10, comma 1 e comma 6, lett. a, del CGS, avvalendosi della facoltà di intervenire d'ufficio come previsto dalle norme vigenti:

PQM DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società Tarquinia Calcio; - Di considerare la società Nuova Pescia Romana 2004 esclusa dalla Coppa Italia di Promozione; - Di irrogare alla società Nuova Pescia Romana 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 200,00; - Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. RANALDI Adriano, fino al 25.10.2024; - Di squalificare per una ulteriore giornata di gare il calciatore MARZI Alessio; - Il contributo va restituito.

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