C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 18/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024
Il presente procedimento trae origine da un’attività di indagine della Procura Federale Interregionale espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 453pfi23-24, avente ad oggetto: “Condotta del calciatore sig. Alla Mateo che, all’atto della richiesta di tesseramento per la società Accademia Frosinone ACSRL, autorizzato in data 31.10.2023 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione albanese”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: dichiarazione del calciatore sig. Alla Mateo datata 21.7.2023, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, sottoscritta dal medesimo nonché dal suo tutore temporaneo; modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Alla Mateo datato 21.7.2023 ed inviato dalla società SSD Accademia Frosinone SCSRL; approvazione del tesseramento del calciatore sig. Alla Mateo del 31.10.2023 da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.; comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione albanese alla F.I.G.C. in data 31.10.2023, dalla quale emerge che il calciatore sig. Alla Mateo è stato tesserato per le società J.F. Lushnje 1920 e Lushnja, alla medesima affiliate; revoca del tesseramento del calciatore sig. Alla Mateo da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 2.11.2023; foglio censimento per la stagione 2023 - 2024 della società SSD Accademia Frosinone SCSRL; corrispondenza via mail tra l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022; certificazione di collocamento del minore sig. Alla Mateo da parte dei servizi sociali del Comune di Pavia presso la comunità San Domenico Savio 2, con sede in Arpino (FR), nonché certificazione del titolare di tale struttura e tutore temporaneo del predetto minore; Ritenuto che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso quanto segue. In occasione della richiesta di tesseramento per la società S.S.D. Accademia Frosinone SCSRL del 21.7.2023, il calciatore sig. Alla Mateo ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione albanese alla F.I.G.C. in data 31.10.2023, con la quale si attesta che il calciatore sig. Alla Mateo è stato tesserato per le società J.F. Lushnje e Lushnja, alla medesima affiliate; Rilevato che all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il calciatore sig. Alla Mateo e la società Accademia Frosinone SCSRL hanno definito le rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale n. 420/AA della F.I.G.C. del 9.4.2024 è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva l’applicazione della sanzione di n. 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il calciatore e l’ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta) per la società SSD Accademia Frosinone SCSRL; Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 19/AA della F.I.G.C. dell’8.7.2024 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società SSD Accademia Frosinone SCSRL, in quanto tale società non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per l’adempimento dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione base originariamente prevista e posta a fondamento dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022). Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale: la società SSD Accademia Frosinone SCSRL per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alla Mateo, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 21.7.2023, in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSD Accademia Frosinone SCSRL, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere”. Nella riunione del 12 settembre 2024 per la Procura è presente l’Avv. Giovanni Greco, mentre per i deferiti nessuno è presente. In tale sede il rappresentante della Procura Federale “preliminarmente fa presente di aver ricevuto dal legale rappresentante della società deferita comunicazione con la trasmissione del bonifico di euro 250,00, avvenuto in pari data (09/09/2024), all’iban del Comitato Regionale Lazio LND. Preso atto di ciò, la Procura insiste nel deferimento e chiede che vengano dichiarati decaduti gli effetti del patteggiamento intercorso e si applichi quindi alla società la sanzione di euro 667,00. Si rimette al Tribunale per la valutazione dell’eventuale compensazione con la somma versata in data 09/09/2024.”. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, osserva che le argomentazioni svolte dalla Procura possano essere accolte. Per i motivi suesposti, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere la società Accademia Frosinone SCSRL responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 450,00, con eventuale compensazione parziale con l’importo tardivamente versato a seguito del patteggiamento revocato. Si trasmetta agli interessati.
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