C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 18/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA FIORAVANTI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA PALMAROLA CLUB A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA FIORAVANTI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA PALMAROLA CLUB A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1019pfi23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito al comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro dal sig. Luca Fioravanti, calciatore tesserato per la SSD Palmarola Club a r.l., in occasione della gara La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l. del 9.3.2024, valevole per il girone A del campionato di serie C1 di Calcio a 5”, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale il sig. Luca Fioravanti all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Palmarola club a r.l., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, prima dell'inizio dell’incontro La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l. del 9.3.2024 e valevole per il girone A del campionato di serie C1 di Calcio a 5, rivolto all'arbitro dell'incontro che lo aveva sanzionato con l'espulsione in occasione della precedente gara Ludis Italica – Palmarola Club a r.l. del 19.1.2024, valevole per il girone C del campionato di serie C2 di Calcio a 5, le seguenti testuali espressioni: "questo è un pezzo di merda", "sei un bastardo", "oggi so cazzi sua", "vojo proprio vede che fai, sto figlio di puttana, sto infame, sta guardia". Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio del 22.3.2024, corredato della relativa documentazione da cui risultava che in data 9.3.2024 il Sig. Luca Fioravanti, calciatore tesserato per la Palmarola Club a r.l., si sarebbe presentato presso l'impianto sportivo della La Pisana Calcio a 5 dove si doveva disputare la gara La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l. valevole per il girone A del campionato di serie C1 di Calcio a 5, e durante il riscaldamento delle squadre aveva iniziato ad urlare all'indirizzo del direttore di gara una serie reiterata di espressioni offensive. Il direttore di gara affermava di aver riconosciuto Il sig. Luca Fioravanti in quanto già in occasione di una precedente gara dal medesimo arbitro diretta (disputata il 19.1.2024 tra Ludis Italica – Palmarola Club a r.l.), lo aveva sanzionato con l'espulsione; il sig. Fioravanti, a quel punto, avrebbe reiterato le espressioni offensive rivolte all'indirizzo del direttore di gara gridando le seguenti espressioni: "questo è un pezzo di merda", "sei un bastardo", "oggi so cazzi sua", "vojo proprio vede che fai, sto figlio di puttana, sto infame, sta guardia". Per tale condotta il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio aveva sanzionato il sig. Luca Fioravanti con la squalifica per 5 gare effettive, così come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 177 del 24.1.2024 del Comitato Regionale Lazio. Alla riunione del 12/09/2024 era presente, per la Procura Federale, l’avv. Giovanni Greco. Per il deferito nessuno era presente. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento con la squalifica di n.4 gare a carico del calciatore Fioravanti Luca. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati al Sig. Luca Fioravanti siano provati. Dalla documentazione versata in atti emerge come la condotta posta in essere dal deferito, invero, sia dettagliatamente descritta dall'arbitro nel proprio referto di gara: "Il calciatore Luca Fioravanti tesserato della società PALMAROLA CLUB A.R.L. si è presentato al campo della squadra Ospitante odierna e prima dell'inizio della gara (durante il riscaldamento) dallo spazio riservato ai tesserati della Pisana, attiguo alla tribuna, ha iniziato a strillare, a squarciagola, una serie reiterata di insulti, a me indirizzati, udibili a 30 mt di distanza, nonostante la musica presente dai diffusori. La forza era tale che l'intera terna, e parte dei presenti, hanno chiesto spiegazioni perché lo stesso mi indicava palesemente. Quando mi avvicinavo, a circa 2 mt dal Fioravanti, allo scopo di capire chi fosse e cosa stesse succedendo, potevo identificare certamente quel calciatore che poche settimane prima avevo arbitrato in Serie C2. Nel C.U. N. 177 veniva comunicata la sua squalifica e questi approfittava dell'evento sportivo odierno, per insultarmi ed offendermi. Quando mi avvicinavo ha rincarato la dose: questo è un pezzo di merda, sei un bastardo, oggi so cazzi sua, vojo proprio vede che fai... sto figlio di puttana, sto infame, sta guardia etc. Mettendomi in soggezione davanti a tutti i presenti". In sede di audizione da parte della Procura Federale, lo stesso direttore di gara ha confermato il contenuto del proprio referto. Le dichiarazioni rese dall’arbitro, inoltre, trovano riscontro nel referto relativo alla gara Ludis Italica – Palmarola Club a r.l. del 19.1.2024, valevole per il girone C del campionato di serie C2 di Calcio a 5, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "appena notificavo la prima ammonizione il calciatore applaudiva le mani e davanti a tutti diceva: "bravo mo puliscitece il culo co sto giallo e se me dai il rosso te do pure una pizza in faccia". Alla notifica della seconda ammonizione il Fioravanti si alzava dalla panchina e veniva verso di me con fare aggressivo e minaccioso, i compagni di squadra lo hanno fermato e costretto ad uscire dal r.d.g. A quel punto si metteva sugli spalti e continuava a insultare, A gara terminata si frapponeva tra me e lo spogliatoio insultandomi e provocandomi. Il calciatore è alto 192 cm e pesa almeno 95 Kg. Il suo allenatore e alcuni compagni gli chiedevano di placarsi ma lui continuava ad insultarmi e terrorizzarmi, nel tentativo di farmi "ricordare di lui" per le prossime occasioni". Per tale condotta il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio aveva sanzionato il sig. Luca Fioravanti con la squalifica per 5 gare effettive, così come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 177 del 24.1.2024 del Comitato Regionale Lazio. Cionondimeno, a poche settimane di distanza dai fatti di cui alla gara Ludis Italica – Palmarola Club a r.l. del 19.1.2024, il sig. Luca Fioravanti reiterava la propria illegittima condotta in occasione dell'incontro La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l., come confermato anche dal secondo arbitro della gara in sede di propria audizione da parte della Procura Federale. Con riferimento al profilo della dosimetria della sanzione, osserva il Decidente come nella fattispecie in esame ai fini della valutazione dei fatti contestati debba essere posto particolare accento sulla recidività ex art. 18 CGS delle condotte della stessa natura e a brevissima distanza temporale da quelle precedentemente poste in essere dal giocatore il 19.01.2024, peraltro nei riguardi del medesimo direttore di gara. A tal riguardo giova evidenziare come il giocatore abbia agito “a freddo”, prima dell’incontro La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l. del 9.3.2024 durante la fase del riscaldamento dando, quindi, seguito all’ inqualificabile sfogo perpetrato nei riguardi della stessa persona qualche settimana prima. Ad avviso di Questo Tribunale deve biasimarsi la particolare gravità dei fatti contestati al deferito, attesa la sua idoneità a suscitare nei riguardi del destinatario delle reiterate ed insistenti minacce e offese, un particolare e consolidato stato di agitazione, angoscia e preoccupazione durevoli nel tempo: oltre, dunque, la durata della singola competizione e i circoscritti momenti appena successivi alla sua conclusione. Tale circostanza trova, peraltro riscontro nelle dichiarazioni rese dal direttore arbitrale, ad esempio nel passaggio del referto arbitrale in cui è riportato testualmente “[..] Il suo allenatore e alcuni compagni gli chiedevano di placarsi ma lui continuava ad insultarmi e terrorizzarmi, nel tentativo di farmi "ricordare di lui" per le prossime occasioni [..]" da cui si evince l’evidente intento terrifico. Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere il deferito Fioravanti Luca responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n. 6 gare. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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