C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 22/11/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA RINALDI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ RIM SSDARL, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ RIM SSDARL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 131 del 8/11/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA RINALDI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ RIM SSDARL, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ RIM SSDARL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 131 del 8/11/2024
Con atto del 9-10-2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1.il sig. Luca Rinaldi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società RIM SSDARL; 2.la società RIM SSDARL; per rispondere: 1.il sig. Luca Rinaldi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società RIM SSDARL, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 7 aprile 2024, durante la gara Rim - Academy Santa Marinella del 7 aprile 2024 valevole per il Campionato Under 14, fatto ingresso sul terreno di gioco in occasione di un infortunio occorso ad un calciatore schierato nella squadra della RIM SSDARL ed essersi poi avvicinato alla rete divisoria del recinto di gioco, in corrispondenza del punto degli spalti occupato dai sostenitori della Academy Santa Marinella, ed aver avuto un diverbio con uno degli stessi; nonché per essersi aggrappato alla rete divisoria del recinto di gioco spingendola con forza nella direzione del sostenitore con il quale era in corso l’alterco; 2.la società RIM SSDARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luca Rinaldi così come descritti nel precedente capo di incolpazione. L’Organo requirente ha dedotto che il dirigente Rinaldi, nel costo di una gara del campionato Under 14, dopo aver fatto ingresso sul terreno di gioco per prestare soccorso ad un proprio calciatore infortunatosi, era venuto a diverbio con uno spettatore della squadra avversaria presente sugli spalti, si era avvicinato alla rete di recinzione e si era poi arrampicato sulla rete stessa spingendola con forza verso il sostenitore con il quale era in corso un acceso diverbio. A seguito dell’atto di deferimento il Tribunale fissava la data della discussione dandone notizia alle parti. Risultavano presenti la società deferita ed il rappresentante della Procura Federale mentre nessuno compariva per il deferito Rinaldi. Il rappresentante della Procura Federale si riportava al deferimento, chiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e concludeva per l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei per il dirigente Rinaldi e l’ammenda di € 300,00 per la società. Il rappresentante della società chiedeva il proscioglimento od una sanzione attenuata, considerando anche la posizione di assoluta dissociazione nei confronti del comportamento del dirigente. Il Tribunale ritiene, innanzitutto, che i fatti ascritti al tesserato siano pienamente provati in forza della documentazione in atti e delle risultanze dell’istruttoria compiuta dalla Procura Federale. È ben vero, come emerge dalle dichiarazioni rese dai vari tesserati sentiti in audizione che l’alterco si è ingenerato per l’atteggiamento di alcuni sostenitori della società Academy Santa Marinella che hanno iniziato ad insultare i giovani atleti della squadra avversaria, addebitandogli la responsabilità di un colpo ricevuto al volto da un proprio calciatore che era stato, invece, colpito accidentalmente da una pallonata, ma è altrettanto vero che la reazione del Rinaldi è stata sproporzionata ed incauta, considerando anche il contesto in cui si svolgevano i fatti. Vi è stato concreto pericolo che i giovani atleti, di fronte al comportamento disdicevole degli adulti, potessero mettere in atto comportamenti violenti tra di loro facendo degenerare l’incontro ed in questo vi è da dire che il dirigente preposto ha completamente fallito il suo compito che, nella circostanza, sarebbe stato quello di calmare gli animi e svolgere una funzione didattica nei confronti dei propri calciatori e degli avversari. La sanzione invocata dall’Organo requirente appare però troppo afflittiva, anche in considerazione dell’obiettiva provocazione costituita dall’atteggiamento di alcuni sostenitori-genitori dei calciatori della squadra avversaria, e va ricondotta entro i limiti usuali adottati in tali frangenti del Tribunale, nella misura portata dal dispositivo. Non va sottaciuto l’atteggiamento collaborativo e di assoluta dissociazione della società deferita che incide sulla commisurazione della sanzione pecuniaria adottata. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Rinaldi Luca, mesi 3 di inibizione; - Rim SSDARL, euro 150,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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