C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARPOVICI GABRIEL, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA USD LEPANTO, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL C.G.S., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ USD LEPANTO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 17/05/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARPOVICI GABRIEL, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA USD LEPANTO, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL C.G.S., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ USD LEPANTO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S..
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 17/05/2024
Il Procuratore Federale Interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n.572 avente ad oggetto “Mancata indicazione da parte del Calciatore Carpovici Gabriel di tesseramento ad alcuna società affiliata ad una federazione estera” con la quale veniva segnalato che nel corso della Stagione sportiva 2023/2024 la società USD Lepanto aveva consentito o comunque non impedito nel corso della S.S. 23/24 al Sig. Carpovici Gabriel , persona non abilitata, in quanto tesserato come calciatore per la Società Olimpic Chisinau, di svolgere di fatto l’attività sportiva agonistica in favore della squadra per le gare svoltesi nel corso della stagione 2023 /2024. La Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la Società U.S.D. Lepanto presentava memoria difensiva; in sede di audizione innanzi allo scrivete Tribunale Federale, fissata per il giorno 16.05.2024, era presente la Procura, mentre nessuno si palesava per i deferiti. La Procura, pertanto, comunicava a questo Tribunale le dichiarazioni non veritiere del Carpovici così come emergeva dalla mail trasmessa alla FIGC in data 28.11.2023, dalla quale veniva data contezza del fatto che il calciatore in questione era stato tesserato per la Società Moldava FC Olimpic Chisinau, contrariamente a quanto precedentemente dalla Società e dal Calciatore stesso comunicato alla FIGC, in fase di tesseramento. Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Carpovici Gabriel e la società U.S.D. Lepanto, per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 del C.G.S. a carico della suddetta società in quanto avrebbe potuto e dovuto richiedere informazioni all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. per avere contezza della veridicità delle dichiarazioni del calciatore Carpovici, e per i comportamenti posti in essere dal proprio giocatore violando l’art. 42 comma 6, delle N.O.I.F., oltre che l’art.2, comma 2 C.G.S.. Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale, posti in essere dai predetti soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti, e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Ritiene il Tribunale, pertanto, i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, nella fattispecie: il Calciatore Gabriel Carpovici responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 31.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società USD Lepanto, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; la società U.s.d. Lepanto responsabile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Carpovici Gabriel. Pertanto, per l’effetto di tutto ciò,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Carpovici Gabriel, ammonizione con diffida; - Lepanto, euro 100,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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