C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LINARES PABLO MARTIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD GRADOLI, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRADOLI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 427 del 7/06/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LINARES PABLO MARTIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD GRADOLI, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRADOLI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 427 del 7/06/2024
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 622 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Condotta del calciatore sig. Pablo Martin Linares che, all’atto della richiesta di tesseramento per la società A.s.d. Gradoli, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione argentina”, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1. il sig. Linares Pablo Martin, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Gradoli, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 2. la società A.S.D. Gradoli; per rispondere: - il sig. Linares Pablo Martin, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Gradoli, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 14.12.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Gradoli, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; -la società A.S.D. Gradoli a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Linares Pablo Martin, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura Federale chiedeva a Questo Organo Giudicante di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. Alla riunione del 05/06/2024 era presente per la Procura Federale l’Avv. Greco. Nessuno era presente per i deferiti. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e richiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Linares Pablo Martin, squalifica per n.4 gare; - Gradoli, ammenda euro 500,00. Il procedimento trae origine dalle verifiche effettuate dall’Ufficio Tesseramento a seguito di richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Gradoli del 14.12.2023 del Sig. Linares Pablo Martin, il quale risulta aver sottoscritto apposita dichiarazione nella quale era riportato che lo stesso non era mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La circostanza, tuttavia, risultava non veritiera. Il calciatore in parola, invero, risultava esser stato tesserato per la società Fundacion Amigos, affiliata alla federazione argentina, come da comunicazione da questa inviata all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in data 18.12.2023 dalla stessa federazione argentina. A tal riguardo, la Procura Federale evidenziava l’attività di supporto ed ausilio svolta dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. alle società richiedenti lo svolgimento di controlli preventivi proprio in ordine alle dichiarazioni rese da calciatori stranieri residenti in Italia ai fini del tesseramento, di talché, la società A.S.D. Gradoli avrebbe ben potuto e dovuto rivolgersi al suindicato Ufficio per la verifica delle dichiarazioni rese dal calciatore sig. Linares Pablo Martin. Questo Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati. Dalla documentazione versata in atti, invero, risulta per tabulas come il calciatore Linares Pablo Martin, con dichiarazione sottoscritta dal medesimo e datata 14.12.2023 relativa al modulo di richiesta di tesseramento inviato dalla società A.S.D. Gradoli, abbia espressamente ed inequivocabilmente attestato di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. Il tesseramento, dapprima approvato in data 18.12.2023, è stato successivamente revocato da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 18.12.2023 a seguito della comunicazione inviata tramite e mail dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 18.12.2023, dalla quale emerge chiaramente che il calciatore sig. Linares Pablo Martin era stato tesserato per la società Fundacion Amigos. Da ciò consegue che il sig. Linares Pablo Martin sia incorso nella violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., di cui risponde, per l’effetto, anche la società A.S.D. Gradoli, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, Questo Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale in relazione al calciatore Linares Pablo Martin, mentre, con riferimento all’ammenda da irrogarsi alla società, si ritiene congrua la sanzione in misura pari ad euro 300,00, in armonia con l’orientamento seguito da Questo Collegio in casi analoghi.
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Linares Pablo Martin, squalifica per n.4 gare; - Gradoli, ammenda euro 300,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LINARES PABLO MARTIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD GRADOLI, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRADOLI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 427 del 7/06/2024"