C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SANTA MARINELLA 1947 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SANTA MARINELLA 1947 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024
In base ad accertamenti svolti, la Procura Federale riteneva che sul profilo Facebook della società ASD Santa Marinella venivano pubblicati post offensivi che ledevano direttamente la reputazione ed il prestigio della classe arbitrale, nonché travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di quello di opinione. A seguito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il Sig. Orazio Sanfilippo e la società ASD Santa Marinella e la Procura Federale raggiungevano accordo ai sensi dell’art. 126 C.G.S. che per la società ASD Santa Marinella prevedeva l’applicazione della sanzione finale di € 300,00 di ammenda, con previsione di una sanzione base di € 600,00 di ammenda, come pubblicato con C.U. F.I.G.C. n. 326/AA del 14.02.2024. Tuttavia, non avendo la deferita provveduto al pagamento nel termine stabilito, detto accordo veniva dichiarato decaduto con C.U. F.I.G.C. n. 452/AA del 23.4.2024. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD Santa Marinella a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Orazio Sanfilippo, all’epoca dei fatti di presidente dotato di poteri di rappresentanza di tale compagine. All’udienza del 13 giugno 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Loredana Fardello, mentre nessuno compariva per la società. Il Tribunale Federale, verificata l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità della deferita e che, per l’effetto, la società ASD Santa Marinella fosse sanzionata con € 800,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Risulta, infatti, che i due post pubblicati sul profilo Facebook della società deferita siano palesemente in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1 C.G.S. in quanto travalicanti la continenza e contenti espressioni lesive del direttore di gare e della classe arbitrale. In particolare, si segnalano le seguenti espressioni pubblicate e accessibili a una pluralità di persone: “Ci sono giacchette nere che sono la vergogna di questo sport. L’incapace Corona di Roma, mandato appositamente per dirigere una gara dove in campo c’era una squadra di Roma, ha fatto di tutto pur di far vincere l’Urbetevere”; “Questo incapace e provocatore direttore di gara, ha voluto decidere lui il risultato combinandone di tutti i colori sempre a sfavore dei locali”; “Non credo che l’arbitro era frustato, io penso che sia venuto a Santa Marinella per essere protagonista di una delle più vergognose pagine del calcio dilettanti”; “Ricordate questo individuo Matteo Corona, attenzione a chi tocca le prossime gare. Arbitro da radiare (sez roma1)”. Parimenti, risulta accertata per tabulas la decadenza dal patteggiamento ai sensi dell’art. 126 C.G.S., risultando, invece, validamente irrogata la sanzione del sig. Orazio Sanfilippo del cui comportamento la società è direttamente responsabile. La ASD Santa Marinella, pertanto, merita di essere sanzionata nella misura stabilita dal dispositivo, ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia alla condotta processuale tenuta, con il raggiungimento di un patteggiamento prima del deferimento e la sua successiva decadenza. Il tutto tenuto conto anche della categoria e dell’ambito dilettantistico in cui l’infrazione si è consumata. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere la società Santa Marinella 1947 responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 700,00. Si trasmetta agli interessati.
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SANTA MARINELLA 1947 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024"