C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ MONTEROTONDO 1935 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 del 28/06/2024

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ MONTEROTONDO 1935 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

 Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 del 28/06/2024

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che un sostenitore della società Monterotondo 1935 avesse colpito con due violenti schiaffo al volto e alla testa l’arbitro al termine della gara Monterotondo 1935 - Cantalice disputata il 15.10.2023 e valevole per il girone B del campionato di Promozione del C.R. Lazio, nell’area immediatamente adiacente all’impianto sportivo di Monterotondo (RM). Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società Monterotondo 1935 a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. All’udienza del 27 giugno 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Valentina Soravia nonché il sig. Marco Zechini, Vice Presidente della società, in rappresentanza della stessa. Il Tribunale Federale, verificata l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la società deferita ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. con la seguente sanzione: pena base di € 1.000,00 di ammenda e n.3 gare di squalifica del campo, ridotta per il rito alla pena finale di € 666,67 di ammenda ed a n.2 giornate di squalifica del campo, con obbligo di disputare le gare a porte chiuse. Il Tribunale Federale ritiene il detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 CGS e, pertanto, ne va dichiarata la efficacia. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l’effetto, di sanzionare la società Monterotondo 1935 con l'ammenda di euro 666,67 e la squalifica del campo per n.2 giornate con obbligo di disputare le gare a porte chiuse, nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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