C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 166 del 29/11/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRKO SEGAT, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. SA.MA.GOR., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DEL SIG. STEFANO BERNARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. SA.MA.GOR., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 112 del 25/10/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRKO SEGAT, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. SA.MA.GOR., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DEL SIG. STEFANO BERNARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. SA.MA.GOR., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 112 del 25/10/2024
Il presente procedimento trae origine da un’attività di indagine della Procura Federale Interregionale espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n.1159 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Condotta della U.S. SA.MA.GOR. A.S.D. che avrebbe schierato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore sig. Stefano Bernardi nella gara Hermada – Sa.ma.gor. del 7.4.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionale”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che il sig. Andrea Chiappini e la società U.S. Sa.Ma.Gor. hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: segnalazione di posizione irregolare della Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Lazio del 7.5.2024, con allegati distinta di gara e referto arbitrale relativi all’incontro S.S.D. Hermada - U.S. Sa.Ma.Gor. del 7.4.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionale, e reclamo della società S.S.D. Certosa; Comunicati Ufficiali n. 187 del 23.4.2024 e n. 378 del 3.5.2024 del Comitato Regionale Lazio; Comunicato Ufficiale n. 171 del 5.4.5224 del Comitato Regionale Lazio; foglio censimento della società U.S. Sa.Ma.Gor. per la stagione sportiva 2023 - 2024; posizione di tesseramento del calciatore sig. Stefano Bernardi; certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore sig. Stefano Bernardi; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Con nota del 7 maggio 2024 la Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Lazio ha segnalato la posizione irregolare del calciatore sig. Stefano Bernardi che avrebbe preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Sa.Ma.Gor, alla gara S.S.D. Hermada - U.S. Sa.Ma.Gor. del 7.4.2024 valevole per il campionato Under 17 Regionale, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare una precedente squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 171 del 5.4.2024 del Comitato Regionale Lazio. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. Mirko Segat, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Sa.Ma.Gor.: 2. il sig. Stefano Bernardi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Sa.Ma.Gor.: per rispondere: 1. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara S.S.D. Hermada - U.S. Sa.Ma.Gor. del 7.4.2024 valevole per il Campionato Under 17 Regionale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Sa.Ma.Gor. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Stefano Bernardi, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 171 del 5.4.2024 del Comitato Regionale Lazio; 2. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Sa.Ma.Gor., alla gara S.S.D. Hermada - U.S. Sa.Ma.Gor. del 7.4.2024 valevole per il campionato Under 17 Regionale, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 171 del 5.4.2024 del Comitato Regionale Lazio. Nella riunione del 24 ottobre 2024 per la Procura è presente l’Avv. Valentina Soravia, mentre per i deferiti compaiono l’Avv. Maria Burattini (in rappresentanza del sig. Bernardi Stefano) e l’Avv. Matteo Sperduti (in rappresentanza del sig. Segat Mirko). Il Tribunale prende atto dell’accordo raggiunto tra le parti, Procura Federale e Bernardi Stefano, rappresentato dall’Avv. Burattini, come da moduli già trasmessi alla segreteria del Tribunale. Il Tribunale, non riscontrando elementi utili ai fini del proscioglimento, accetta l’accordo raggiunto tra le parti e ne dichiara la validità. Per quanto attiene alle restanti posizioni, la Procura Federale insiste nel deferimento, chiedendo la sanzione di mesi 3 di inibizione a carico del sig. Segat Mirko. L’Avv. Sperduti si riporta integralmente alle memorie difensive trasmesse e chiede che venga applicata la sanzione in maniera equa. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, osserva che le argomentazioni svolte dalla Procura nei confronti del deferito Segat Mirko possano essere accolte. Per i motivi suesposti,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. in relazione alle posizioni del sig. Stefano Bernardi e, per l’effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.2 gare. Di ritenere, altresì, il sig. Segat Mirko responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso l’inibizione per n.1 mese. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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