C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 13/12/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LAUNDROMAT GAETA FUTSAL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 15/11/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LAUNDROMAT GAETA FUTSAL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 15/11/2024
A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che la società A.S.D. Laundromat Gaeta Futsal avesse affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di serie C1 di Calcio a 5, al sig. Antonio Crocco pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico. A riguardo, rilevava che, con accordo ex art. 126 C.G.S., definivano le proprie posizioni i sigg. Mario Armaroli, Francesco Macone ed Antonio Crocco nonché la A.S.D. Laundromat Gaeta Futsal ma che quest’ultima mancava di ottemperare l’accordo raggiunto e che pertanto esso risultava decaduto. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società A.S.D. Laundromat Gaeta Futsal a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti dei propri tesserati. All’udienza del 14 novembre 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Loredana Fardello nonché l’Avv. Francesco Passaretti in rappresentanza della società. Il Tribunale Federale, verificata l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la società deferita ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. con la seguente sanzione: pena base di € 1.333,00 di ammenda ridotta per il rito alla pena finale di € 889,00 di ammenda.
Il Tribunale Federale ritiene il detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 CGS e, pertanto, ne va dichiarata la efficacia. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare alla società Laundromat Gaeta Futsal l’ammenda di euro 889,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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