C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 27/09/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALERIO CARANCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TORRENOVA FC, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ TORRENOVA FC A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALERIO CARANCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TORRENOVA FC, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ TORRENOVA FC A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024

A seguito della segnalazione del Comitato Regionale Arbitri del Lazio, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Valerio Caranci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Torrenova FC, il 7 marzo 2024 avesse inviato tramite Instagram un messaggio raffigurante una clessidra all’arbitro sig. Francesco Prosperini. Questi aveva diretto, in data 3 marzo 2024, la gara Torrenova FC – Mysp nella quale il sig. Caranci era stato ammonito e poi espulso per ingiurie all’arbitro e, secondo gli inquirenti, il successivo messaggio aveva un contenuto minaccioso. Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Giudice Federale il sig. Valerio Caranci per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. nonché la società Torrenova FC a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 C.G.S.. All’udienza del 12 settembre 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Giovanni Greco, il sig. Valerio Caranci ed il sig. Marcello Lomuscio in rappresentanza della società deferita. Il Tribunale Federale, attesa la l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto Valerio Caranci fosse sanzionato con n.4 gare di squalifica e la società Torrenova FC con euro 400,00 di ammenda.

Il sig. Caranci rilevava come il messaggio fosse stato inviato in un momento di poca lucidità e si dispiaceva del comportamento tenuto mentre la società dava conto della personalità del deferito, sempre rispettosa delle regole a eccezione del presente caso, e si rimetteva alle valutazioni del Giudicante. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalle dichiarazioni ammissive del deferito nel corso del giudizio. Appare evidente la responsabilità del sig. Caranci che inviava un messaggio privato a un direttore di gara dal contenuto che poteva essere interpretato con una minaccia. Entrambi tali elementi – l’invio di un messaggio privato e il suo contenuto – rappresentando un violazione alle regole di giustizia sportiva e dovranno pertanto essere sanzionate dall’Ordinamento Federale, con conseguente condanna della società deferita per responsabilità oggettiva. La misura delle sanzioni richieste dalla Procura appare tuttavia eccessiva, valutando l’entità dei fatti come effettivamente svolti e l’antigiuridicità della condotta ma tenendo altresì conto della non univocità del contenuto del messaggio nonché dal contegno processuale tenuto dai deferiti. Appare, quindi, congruo stabilire le sanzioni nella misura stabilita nel dispositivo. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Caranci Valerio, squalifica per n.2 gare; - Torrenova F.C., ammenda di euro 100,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

 

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