C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 12/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE PINOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 427 del 7/06/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE PINOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 427 del 7/06/2024

Il procuratore Federale Interregionale, letti gli atti di indagine relativi a “dichiarazioni offensive rilasciate, mentre si trovava all'interno di un mezzo pubblico, dal sig. Pinola Daniele, tesserato per la società Riano Calcio, nei confronti dell'arbitro sig. Leonardo De Petri della gara Riano contro Rignano Flaminio avvenuta qualche tempo prima”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata 4 Aprile 2024, cui ha fatto seguito memoria difensiva da parte della società e audizione del soggetto interessato; rilevato che tutto nasce da una segnalazione del Sig. Leonardo De Petris tesserato AIA della sezione di Roma 1, con allegate dichiarazioni dal sig. Pinola Daniele”; considerato che la complessa attività di indagine comprovata in relazione agli atti di cui sopra, risulta acclarata la circostanza del comportamento in violazione dell’art. 4 comma.1 art. 6, comma 2 C.G.S. da parte del calciatore e della società; considerato altresì che l’indagine espletata dalla procura abbia fornito pieno riscontro probatorio dei fatti. Per quanto tutto sopra scritto la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale il Calciatore Pinola Daniele per le violazioni riportate in premessa. All’udienza del 05.06.2024 era presente la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Giovanni Greco, mentre per i deferiti era presente il sig. Gianluca D’Innocenzo in rappresentanza della società. Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l’effetto, che gli stessi fossero sanzionati come segue: - Daniele Pinola, 10 giornate di squalifica; - Riano Calcio, 400,00 Euro di ammenda. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, esaminato il fascicolo e gli atti del deferimento, ritiene che i fatti ascritti ai deferiti trovino puntuale conferma nei documenti ufficiali prodotti dalla requirente. Per quanto attiene alla sanzione da irrogare, rileva il Tribunale che, uniformandosi ai precedenti, si possa applicare una sanzione in misura ridotta rispetto al richiesto, ritenendo che la fattispecie del caso in oggetto possa essere inquadrata tra quelle normate dall’art.36, comma 1 lett. a) del C.G.S., che prevede la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Stessa riduzione può, di conseguenza, essere applicata in relazione alla sanzione da comminare a carico della società Riano Calcio, ritenendo corretta e congrua una ammenda pari ad euro 100,00, Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Pinola Daniele, squalifica per n.4 gare; - Riano Calcio, ammenda euro 100,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

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