C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 04/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO SALVATORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA, DEL SIG. CRISTIAN MARTELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. DANIELE ROTELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ SHOT CASSIA FC A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 19 del 31/07/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO SALVATORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA, DEL SIG. CRISTIAN MARTELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. DANIELE ROTELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ SHOT CASSIA FC A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 19 del 31/07/2024
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 850 pfi23-24, avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto squalificato, del calciatore sig. Daniele Rotella, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Shot Cassia FC, alla gara ASD Shot Cassia FC – ASD Nuovo Borgo San Martino valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Vista la memoria difensiva fatta pervenire all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini dal sig. Paolo Salvatore, in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Shot Cassia F.C.; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue: con nota del 21 febbraio la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio ha segnalato la posizione irregolare del calciatore sig. Daniele Rotella che avrebbe preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Shot Cassia F.C, alla gara A.S.D. Shot Cassia F.C – Nuovo Borgo San Martino del 30.12.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare una squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 205 del 4.1.2024 del Comitato Regionale Lazio. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati. Anche nella memoria difensiva fatta pervenire all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini dal sig. Paolo Salvatore, poi, con pieno valore confessorio viene confermata sia la condotta che le relative responsabilità. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Antonio Baglivo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; La Procura Federale ha ritenuto deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: - il sig. Paolo Salvatore, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Shot Cassia F.C.; - il sig. Cristian Martelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Shot Cassia F.C.; - il sig. Daniele Rotella, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Shot Cassia F.C.; - la società A.S.D. Shot Cassia F.C.. per rispondere rispettivamente delle seguenti violazioni: - il sig. Paolo Salvatore, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Shot Cassia F.C., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - il sig. Cristian Martelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Shot Cassia F.C., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - il sig. Daniele Rotella, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Shot Cassia F.C., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - la società A.S.D. Shot Cassia FC a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Nella riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 luglio 2024, ore 15:15, era presente per la Procura Federale l’Avv. Giovanni Greco, mentre per i deferiti era presente l’Avv. Giorgio Aiello, in rappresentanza del sig. Cristian Martelli; nessuno era altresì presente per i rimanenti deferiti. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale dichiarava di aver raggiunto accordo di patteggiamento ai sensi dell’art.127 del C.G.S. con tutti i soggetti deferiti, come da moduli trasmessi. Nello specifico, le sanzioni accordate sono le seguenti: -Rotella Daniele, sanzione base di n.3 gare di squalifica, diminuita ai sensi dell’art.127 CGS nella misura di 1/3, per una sanzione definitiva di n.2 gare di squalifica; -Salvatore Paolo, sanzione base di n.3 mesi di inibizione, diminuita ai sensi dell’art.127 CGS nella misura di 1/3, per una sanzione definitiva di n.2 mesi di inibizione; -Martelli Cristian, sanzione base di n.3 mesi di inibizione, commutata in euro 400,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell’art.127 CGS nella misura di 1/3, per una sanzione definitiva di euro 300,00 di ammenda; -Shot Cassia (ora Club Olimpico Romano), sanzione base di euro 300,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025, diminuita ai sensi dell’art.127 CGS nella misura di 1/3, per una sanzione definitiva di euro 200,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti, non riscontrando dagli atti elementi utili ai fini di un proscioglimento dei deferiti, accetta il patteggiamento. Pertanto, visto tutto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Rotella Daniele, squalifica per 2 gare; - Salvatore Paolo, inibizione per 2 mesi; - Martelli Cristian, ammenda di euro 300,00. - Shot Cassia, ammenda di euro 200,00 e penalizzazione di n.1 punto in classifica, da scontare nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2024/2025. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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