C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 11/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ REAL CASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23/08/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ REAL CASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23/08/2024
Con atto del 30 luglio 2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1. sig. Roberto Monaco, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Real Cassino, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18 febbraio 2024, al termine dell’incontro Monti Ausoni – Real Cassino valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi U.15, nonostante rivestisse il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della Real Cassino, consentito e comunque non impedito al sig. M.D.M., soggetto non tesserato, l’ingresso negli spogliatoi, compreso anche quello dell’arbitro dell’incontro. L’Organo requirente nell’atto di deferimento ha premesso che, a seguito di segnalazione della società Monte Ausoni, ospitante nella gara in epigrafe, si era instaurato un procedimento disciplinare. La denunciante lamentava che, al termine della gara in questione, era penetrato nella zona degli spogliatoi un soggetto, sicuramente riferibile alla società avversaria, che aveva accompagnato la madre dell’arbitro nello spogliatoio arbitrale, qualificandosi dapprima come ispettore federale e poi come agente di PG. Lo stesso aveva interloquito con i dirigenti locali che gli chiedevano conto della sua qualifica, ed aveva assunto un atteggiamento autoritario non giustificato dal ruolo; aggiungevano alfine che, dopo che l’arbitro si era rivestito, lo aveva accompagnato, insieme alla madre, all’autovettura portandogli il borsone contenente gli indumenti personali. Le indagini svolte consentivano di risalire alla persona che si era introdotta nel recinto degli spogliatoi, individuata come genitore di un calciatore della società Real Cassino, ex Carabiniere in pensione. Avevano inoltre trovato conferma le circostanze che, al termine della gara, a seguito della decisione assunta dal direttore di gara di concedere una calcio di rigore agli ospiti, l’Arbitro era stato circondato dai calciatori di casa che protestavano violentemente ed apostrofato dai dirigenti locali presenti in panchina, circostanze che avevano trovato adeguato riscontro nel referto di gara e nei successivi provvedimenti disciplinari, ed aveva trovato lo spazio antistante gli spogliatoi invaso di sostenitori locali che vi erano penetrati attraverso un cancello lasciato incautamente aperto. A quel punto era entrato nel recinto degli spogliatoi la persona citata che, spacciandosi per ispettore federale, era riuscito a far sgombrare il recinto degli spogliatoi dagli intrusi ed a far chiudere il cancello dal custode del campo consentendo all’Arbitro di raggiungere lo spogliatoio, contestualmente aveva consentito alla madre dell’arbitro, minorenne, di raggiungerlo negli spogliatoi e qui aveva prestato assistenza, sempre dichiarando al direttore di gara la falsa qualifica di appartenente alla federazione, lo aveva scortato sino all’autovettura, portandogli il borsone degli indumenti personali. La società Real Cassino aveva patteggiato la sanzione e restava quindi il deferimento a carico del solo dirigente accompagnatore della società Real Cassino. Il tribunale fissava quindi la discussione del ricorso notificandolo alle parti. Alla riunione risultava presente solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione della responsabilità del soggetto deferito e la richiesta di irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi uno. Si pongono al Tribunale due questioni, la prima se il comportamento della persona, sicuramente riconducibile alla società Real Cassino possa essere considerato come violazione di norme regolamentari, la seconda se il dirigente accompagnatore ufficiale sia responsabile del comportamento dei sostenitori in campo avverso. Va privilegiata la soluzione della questione più liquida e che costituisce mera applicazione di un principio di diritto rispetto a quella che coinvolge l’analisi di questioni di merito, relative al solo caso specifico. In tal senso non può che ribadirsi come il dirigente accompagnatore, in funzione della qualifica rivestita, non porta alcuna responsabilità rispetto al comportamento dei sostenitori in campo avverso. Il dirigente accompagnatore ufficiale è infatti responsabile della regolarità di tesseramento e posizione dei calciatori iscritti nella distinta di gara e del comportamento collettivo della squadra in frangenti nei quali si verifichino atti di violenza, tentata o consumata, nei confronti del direttore di gara. Tale responsabilità concorre con quella del capitano della squadra che è responsabile di atti violenti commessi nei confronti del direttore di gara da un compagno di squadra non identificato, sino a quando non venga indicato l’autore effettivo dell’atto. Nessuna responsabilità è attribuibile invece al dirigente accompagnatore ufficiale per il comportamento dei sostenitori, soprattutto in campo avverso, del cui comportamento risponde, a mente del regolamento di disciplina, la società. Estendere alla figura del dirigente accompagnatore ufficiale, le cui funzioni e prerogative sono puntualmente scandite dal regolamento, la responsabilità attribuita alla società, non è consentito in sede di interpretazione che, in tema di sanzioni, non consente l’estensione in via analogica ma solo quella testuale. A questo punto l’analisi del comportamento messo in atto dal genitore di uno dei calciatori del Real Cassino, che pare ispirato alla tutela dell’incolumità, fisica e psicologica, dell’Arbitro e della di lui madre, seppur con mezzi non convenzionali ma rivelatisi funzionali allo scopo, è superfluo in forza delle conclusioni a cui si è giunti nell’analisi della sussistenza, in termini di stretto diritto, della responsabilità per le violazioni contestate in capo al dirigente deferito. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di prosciogliere il sig. Roberto Monaco. Si trasmetta agli interessati.
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 11/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ REAL CASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23/08/2024"