C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 11/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. …OMISSISS…, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ …OMISSISS…, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., IN COMBINATO DISPOSTO, GIUSTO IL COORDINAMENTO TRA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC E LE NORME CONI PREVISTO DALL’ART. 3 CO. 1 DEL C.G.S., CON GLI ARTT. 2 E 5 CO.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 6/09/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. …OMISSISS…, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ …OMISSISS…, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., IN COMBINATO DISPOSTO, GIUSTO IL COORDINAMENTO TRA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC E LE NORME CONI PREVISTO DALL’ART. 3 CO. 1 DEL C.G.S., CON GLI ARTT. 2 E 5 CO.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 6/09/2024
Con atto del 25 giugno 2024 il Procuratore Nazionale dello Sport, applicato al procedimento, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1. - il sig. …OMISSIS…, all’epoca dei fatti tesserato per la società Atletico Lodigiani; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3 co. 1 del C.G.S. (), con gli artt. 2 e 5 co.1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti per avere lo stesso con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso indotto ......OMISSIS...... (nata il 4/2/2004) a subire o compiere atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica e fisica in quanto in forte stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche miste a sostanze stupefacenti e psicotrope, consumando con la medesima più rapporti sessuali completi. Con le aggravanti di avere commesso il fatto nei confronti di persona minore degli anni diciotto e profittando di circostanze di luogo – all’interno di luogo di privata dimora – tali da ostacolare la privata o pubblica difesa. A sostegno del deferimento in via preliminare evidenziava che la Procura Nazionale dello Sport del CONI aveva avocato a se il procedimento relativo al tesserato in oggetto, non condividendo la richiesta di archiviazione, per difetto di competenza, formulata dalla Procura Federale. Nel merito rilevava come, a seguito di notizie di stampa che avevano dato grande rilievo alla vicenda, si era appreso che il Ranieri, all’epoca dei fatti tesserato con una società affiliata al Comitato Regionale Lazio, era stato attinto da un procedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, in quanto accusato di aver partecipato ai fatti di cui alla rubrica del deferimento. La Procura Federale della F.I.G.C. aveva richiesto copia degli atti penali alla Procura della Repubblica competente che li aveva negati e, di conseguenza, non rilevando elementi che potessero ricondurre l’attività messa in atto dal tesserato, alla pratica sportiva, neppure indirettamente, aveva richiesto l’archiviazione del procedimento. La Procura Nazionale dello Sport aveva, a quel punto, avocato a se il procedimento rilevando come la normativa del Comitato Olimpico, aveva invece ritenuto come, nel caso di violenza di genere e di atti di violenza sessuale, venisse comunque coinvolta l’integrità morale, anche dal punto di vista sportiva, e si dovesse quindi procedere al deferimento del calciatore, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS della F.I.G.C., pur in carenza delle norme regolamentari federali che avrebbero dovuto recepire la normativa del C.O.N.I. in materia.
Il Procuratore Nazionale, applicato al procedimento, procedeva quindi al deferimento del calciatore allegando nel fascicolo gli atti che, medio tempore, la Procura della Repubblica aveva consentito a rilasciare, non essendovi più ragioni ostative alla devoluzione degli stessi alla Procura Sportiva. Il tribunale fissava quindi la riunione per la discussione del deferimento ma doveva constatare che, a causa dell’estremo ritardo nel tentativo di recapito della raccomandata inviata al calciatore, non erano maturati i termini minimi, richiesti dal regolamento, che debbono intercorrere tra l’avviso di deposito del plico presso l’Ufficio Postale e la data della riunione fissata per la discussione. Si procedeva quindi al rinnovo della comunicazione al calciatore deferito per una successiva riunione. In tale sede, verificata la regolarità della comunicazione, si procedeva in assenza del calciatore che non compariva né in proprio né tramite un rappresentante. Il Procuratore Nazionale applicato al procedimento insisteva per l’affermazione di responsabilità del deferito e richiedeva l’irrogazione della sanzione della squalifica per cinque anni con esclusione dai ranghi federali. Il Tribunale preliminarmente rileva che il deferito non risulta aver più rinnovato il vincolo con alcuna società federale e, quindi, non è più tesserato. Nel merito della vicenda osserva che è superata la questione del difetto di competenza, sollevato in più occasioni sia dalla Procura Federale che in pronunce di merito di Organi giudicanti federali, costantemente avocate o appellate dalla Procura Nazionale dello Sport, in quanto il C.O.N.I. ha emanato un regolamento che deve essere applicato da tutte le Federazioni Sportive Nazionali e che impone di considerare taluni gravissimi atti, tra cui la violenza sessuale, come incidenti sulla sfera morale sportiva del tesserato colpevole e quindi sanzionabili secondo le specifiche norme disciplinari federali, che impongono un comportamento leale a tutti i tesserati e che, nel caso della F.I.G.C., sono trasfuse nell’articolo 4 comma 1 del CGS. Ciò detto, nondimeno, l’astratta previsione di un violazione disciplinare, non può sottrarsi ai principi generali del procedimento sportivo che vengono mutuati, in larga parte, dall’ordinamento nazionale e dai principi costituzionali del giusto processo. Nell’esame del fascicolo trasmesso dall’Organo requirente balza evidente agli occhi la circostanza che la Procura Federale della F.I.G.C., in prima battuta, e la Procura Nazionale dello Sport, non hanno svolto alcuna attività istruttoria, limitandosi ad acquisire la richiesta di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, formulata dalla Procura della Repubblica di Roma, e della conseguente ordinanza applicativa dalla misura formulata dal G.I.P. in sede, ed il decreto di fissazione del Giudizio Immediato, formulato dallo stesso Giudice delle Indagini Preliminari su conforme richiesta sempre della Procura procedente. Non risultano acquisiti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e solo in minima parte, trasfusi nella richiesta di applicazione della misura custodiale, né gli atti del successivo procedimento penale dibattimentale che, se non vi sono state richieste di riti alternativi formulate dalla difesa dell’imputato, si è svolto od è in corso di svolgimento, innanzi al Collegio del Tribunale di Roma. Non vi è altresì alcuna attività inquirente delle Procure sportive, quali ad esempio la fondamentale escussione del deferito o, almeno, la convocazione per tale incombente non ottemperata dal tesserato, né è stato sentito alcun dirigente della società di appartenenza, anche solo per indagare sui precedenti sportivi disciplinari del calciatore. Negli atti manca quindi l’elemento essenziale dell’ascolto delle ragioni e delle difese del deferito che, in sede istruttoria, non è stato messo in condizione di esporre le proprie ragioni di difesa volte ad escludere od attenuare la responsabilità nell’evento addebitato. Non solo ma, per quanto è dato conoscere al Collegio sportivo giudicante, il processo non si è concluso e qualsiasi decisione assunta in questa sede, senza l’esercizio minimo delle garanzie della difesa nella fase istruttoria, potrebbe fatalmente collidere con la decisione assunta in sede penale, creando un corto circuito tra una giustizia sportiva, fatalmente sommaria in carenza di indispensabili elementi probatori e di garanzia del deferito, e la giustizia ordinaria che ha goduto e godrà di un ben più ampio approfondimento istruttorio. Infine, non può trovare accoglimento, proprio per le ragioni appena enunciate, quanto sostenuto in sede di discussione dalla Procura. Il Procuratore ha infatti rilevato come, l’autonomia tra i due procedimenti, non vincoli la Giustizia Sportiva ad attendere le risultanze di quella ordinaria, anche per i tempi forzatamente lunghi di quest’ultima che minacciano di rendere di fatto inefficace la sanzione sportiva adottata dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di colpevolezza. In sede teorica il principio è sacrosanto ma va calato nella pratica di ciascun procedimento ed, in questo caso, non vi sono né gli elementi probatori, non potendo considerare tali le richieste dell’accusa che hanno dato una interpretazione unilaterale degli elementi istruttori, rimasti ignoti nella loro interezza al Tribunale sportivo, né la conclusione, quantomeno, di un Giudizio di primo grado, in quanto, allo stato, nulla è dato sapere sugli esiti del dibattimento o del Giudizio immediato o del patteggiamento, poiché l’ultimo atto del Giudizio penale a disposizione è il decreto di giudizio immediato da cui possono essere scaturiti plurimi alternativi procedimenti. In questo caso null’altro può fare il Tribunale che sospendere il Giudizio sino all’emanazione di una sentenza avente forza di giudicato, onerando l’Organo requirente di riassumere il Giudizio all’esito. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare la sospensione dei termini di conclusione del presente giudizio disciplinare, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lettera a), del CGS CONI, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 110, comma 5, del CGS FIGC, sino alla formazione del giudicato in sede penale. Si trasmetta agli interessati.
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