C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 11/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA TETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. FABRIZIO SILVESTRINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PAOLO BALDAZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. OSSAMA ABOUALI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA TETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. FABRIZIO SILVESTRINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PAOLO BALDAZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. OSSAMA ABOUALI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024

Con atto del 13 agosto 2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale competente dei: il sig. Andrea Tetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio; il sig. Fabrizio Silvestrini, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio; il sig. Paolo Baldazzi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio; il sig. Ossama Abouali, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio: la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio; per rispondere: il sig. Andrea Tetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore minore sig. Ossama Abouli, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il Campionato Under 16 Regionale: SSD Hermada – ASD SPVQ Velletri Calcio del 14.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Nettuno del 21.10.2023, Città di Formia Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 28.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Real Latina del 31.10.2023, ASD Cisterna Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 4.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – FCD Monte San Biagio dell’11.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD UniPomezia 1938 del 18.11.2023, SSDARL Roma Team Sport Queens – ASD SPVQ Velletri Calcio del 25.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Dreaming Football Academy del 2.12.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSDARL Totti SS del 16.12.2023, ASD Anzio Calcio 1924 – ASD SPVQ Velletri Calcio del 13.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSD Cynthialbalonga del 20.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio - SSD Hermada del 27.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – Città di Formia Calcio del 5.2.2024, ASD Real Latina - ASD SPVQ Velletri Calcio del 18.2.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Cisterna Calcio del 24.2.2024, FCD Monte San Biagio - ASD SPVQ Velletri Calcio del 2.3.2024, ASD UniPomezia - ASD SPVQ Velletri Calcio del 9.3.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio - SSDARL Roma Team Sport Queens del 16.3.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva sebbene sprovvisto della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Fabrizio Silvestrini, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, tesserato per la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ossama Abouli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Under16 Regionale: SSD Hermada – ASD SPVQ Velletri Calcio del 14.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Nettuno del 21.10.2023, Città di Formia Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 28.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – FCD Monte San Biagio dell’11.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD UniPomezia 1938 del 18.11.2023, SSDARL Roma Team Sport Queens – ASD SPVQ Velletri Calcio del 25.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Dreaming Football Academy del 2.12.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSDARL Totti SS del 16.12.2023, ASD Anzio Calcio 1924 – ASD SPVQ Velletri Calcio del 13.1.2024, ASD Real Latina - ASD SPVQ Velletri Calcio del 18.2.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Cisterna Calcio del 24.2.2024, FCD Monte San Biagio - ASD SPVQ Velletri Calcio del 2.3.2024, ASD UniPomezia - ASD SPVQ Velletri Calcio del 9.3.2024 ed ASD SPVQ Velletri Calcio - SSDARL Roma Team Sport Queens del 16.3.2024; il sig. Paolo Baldazzi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ossama Abouli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Under16 Regionale: ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Real Latina del 31.10.2023, ASD Cisterna Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 4.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSD Cynthialbalonga del 20.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio - SSD Hermada del 27.1.2024 ed ASD SPVQ Velletri Calcio – Città di Formia Calcio del 5.2.2024; il sig. Ossama Abouali, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Under 16 Regionale senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: SSD Hermada – ASD SPVQ Velletri Calcio del 14.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Nettuno del 21.10.2023, Città di Formia Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 28.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Real Latina del 31.10.2023, ASD Cisterna Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 4.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – FCD Monte San Biagio dell’11.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD UniPomezia 1938 del 18.11.2023, SSDARL Roma Team Sport Queens – ASD SPVQ Velletri Calcio del 25.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Dreaming Football Academy del 2.12.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSDARL Totti SS del 16.12.2023, ASD Anzio Calcio 1924 – ASD SPVQ Velletri Calcio del 13.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSD Cynthialbalonga del 20.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio - SSD Hermada del 27.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – Città di Formia Calcio del 5.2.2024, ASD Real Latina - ASD SPVQ Velletri Calcio del 18.2.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Cisterna Calcio del 24.2.2024, FCD Monte San Biagio - ASD SPVQ Velletri Calcio del 2.3.2024, ASD UniPomezia - ASD SPVQ Velletri Calcio del 9.3.2024 ed ASD SPVQ Velletri Calcio - SSDARL Roma Team Sport Queens del 16.3.2024; la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Tetti, Fabrizio Silvestrini, Paolo Baldazzi ed Ossama Abouali, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno premetteva di aver ricevuto segnalazione dal Comitato Regionale Lazio il 24-3-2024 dell’esposto pervenuto dalla società Hermada che lamentava l’utilizzo nelle file della società deferita di un giovane calciatore di nazionalità straniera in posizione non regolare di tesseramento. L’Organo inquirente svolgeva quindi i necessari accertamenti e rilevava che, effettivamente, il calciatore in questione non aveva mai contratto un regolare tesseramento con la società SPVQ Velletri Calcio pur avendo disputato le gare del campionato di competenza dall’ottobre 2023 al marzo 2024. I fatti risultavano quindi provati documentalmente e da questi discendeva la richiesta di deferimento del presidente della società, dei due dirigenti accompagnatori che avevano sottoscritto le varie distinte di gara, del calciatore risultato in posizione irregolare e della società per responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti messi in atto dai propri tesserati e dal calciatore non tesserato. Il Tribunale fissava quindi la discussione del deferimento e notificava alle parti la data della riunione fissata per la discussione. Facevano pervenire memoria difensiva la società unitamente al presidente ed al dirigente accompagnatore Baldazzi con la quale protestavano l’assoluta assenza di colpa negli accadimenti. In particolare sostenevano che il nominativo del calciatore risultava nell’elenco dei tesserati della società ed all’uopo allegavano una immagine ricavata dal portale, la qual cosa aveva suscitato l’affidamento nei dirigenti accompagnatori sulla regolare posizione del calciatore. Chiedevano pertanto il proscioglimento od, in subordine, una sanzione attenuata e proporzionata al grado di responsabilità. Alla riunione partecipava anche il dirigente Silvestrini che, sostanzialmente, si riportava alle difese della società e degli altri dirigenti deferiti, mentre risultava assente il calciatore ed i genitori quali esercitanti la potestà genitoriale, ed il Tribunale decideva di procedere in assenza La Procura Federale, ritenendo sussistenti gli addebiti a carico di tutti i deferiti, richiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Presidente Tetti 21 mesi di inibizione, dirigente Baldazzi mesi 7 di inibizione, dirigente Silvestrini mesi 16, calciatore Ossama 21 gare di squalifica e per la società la sanzione dell’ammenda di euro 1.200,00 e la penalizzazione di 19 punti in classifica da scontare nella stagione 2024-2025 nel campionato under 16 regionale. I deferiti presenti insistevano per il proscioglimento o per una sanzione estremamente più attenuata. Ritiene preliminarmente il Tribunale che vada esaminata la posizione del calciatore Ossama che appare meritevole del proscioglimento. A carico dello stesso, minore straniero da poco giunto in Italia ed al primo tesseramento federale, non pare sussista alcun profilo di colpa. Infatti non risulta che lo stesso abbia artefatto in alcun modo la sua posizione di tesseramento in Italia o nel paese di origine né che si sia sottratto in alcun modo a richieste documentali integrative ed, infine, che abbia avuto in alcun modo sentore che i documenti sottoscritti da lui e dai suoi genitori fossero insufficienti per il tesseramento. È infatti risultato che la società inoltrò dei documenti per il tesseramento del calciatore, tra cui il modulo di tesseramento sottoscritto dai genitori, ma il tesseramento non venne accettato per carenza documentale. La responsabilità, quindi, del mancato perfezionamento del tesseramento va totalmente ascritta alla società che non provvide alla necessaria integrazione documentale ed utilizzò il calciatore prima che il tesseramento venisse effettivamente ratificato, condizione necessaria per i calciatori giovani di nazionalità straniera, per l’utilizzazione in partita. La responsabilità dei dirigenti deferiti e della società va invece affermata. Per quanto attiene la posizione del presidente Tetti vi è appena da ricordare che il regolamento ascrive alla figura apicale della società la responsabilità specifica in materia di tesseramento dei calciatori. Incombe al presidente l’onere di verificare che il tesseramento dei calciatori sia regolare e che l’utilizzazione degli atleti avvenga solo a seguito dell’instaurazione di un vincolo valido. Il legale rappresentante della società deve quindi curare con particolare attenzione la preposizione ai ruoli amministrativi di segreteria ed ai responsabili del tesseramento di personale idoneo, formato e responsabile per potere procedere in tutta sicurezza alle operazioni necessarie. In ogni caso, è appena il caso di ricordare, gli Uffici Federali preposti, sia in sede periferica che centrale, sono sempre a disposizione per supportare le società nelle operazioni di tesseramento che, nel caso di calciatori stranieri da tesserare come giovani, richiedono la produzione di una documentazione più consistente rispetto all’ordinario e la concessione del visto di regolarità. Per quanto riguarda la posizione dei due dirigenti accompagnatori vi è da dire che gli stessi sono responsabili, sottoscrivendo la distinta, della regolarità della posizione di calciatori indicati in lista, responsabilità che viene ribadita a margine dello stesso modello di distinta adottato. Nella specie, in sede di indagini, è risultato che i dirigenti si erano avveduti che il nominativo del calciatore non veniva rilasciato dal sistema in sede di compilazione automatica della distinta, tanto che doveva essere aggiunto a mano. Gli accompagnatori ufficiali avevano quindi l’onere, di fronte a questa circostanza, di approfondire la questione, senza accontentarsi delle generiche assicurazioni della segreteria, anche perché la situazione, se spiegabile per una o due giornate di gare con i tempi tecnici per l’inserimento a sistema del nominativo a seguito del tesseramento, diveniva inspiegabile se protratta per settimane e mesi e per più di venti gare di campionato. I fatti ascritti sono di indubbia gravità, sia per il numero delle gare interessate, sia per l’evidente vulnus alla regolarità dell’intero campionato, sia per il pericolo derivante al calciatore di utilizzo sfornito di qualsiasi copertura assicurativa. A ciò si aggiunga la circostanza che viene contestata anche l’assenza della documentazione medica di idoneità sportiva. Deriva dall’affermazione di responsabilità del presidente e dei dirigenti la responsabilità diretta ed indiretta della società deferita. Per quanto attiene alle sanzioni da irrogare, le richieste della Procura Federale, pur nella conclamata gravità del caso, appaiono troppo afflittive rispetto agli addebiti, anche in considerazione della circostanza che il tesseramento del calciatore sarebbe stato astrattamente possibile e la mancata regolarizzazione appare più frutto di negligenza e misconoscenza delle norme, piuttosto che di un vero e proprio intento truffaldino. Le sanzioni vanno fissate nei limiti del dispositivo considerando che rimangono senz’altro gravi ma più aderenti, a parere del Tribunale, agli effettivi addebiti ed al rilevante grado di colpa manifestato. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio,

DELIBERA

Di prosciogliere il calciatore Abouali Ossama. Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Tetti Andrea, inibizione per n.12 mesi; - Baldazzi Paolo, inibizione per n.6 mesi; - Silvestrini Fabrizio, inibizione per n.9 mesi; - SPQV Velletri Calcio, ammenda di euro 800,00 e penalizzazione di n.9 punti in classifica, da scontare nel Campionato Under 16 Regionale 2024/2025. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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