C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 2 del 04/07/2024 – Delibera – Nel procedimento disciplinare n. 721 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto squalificato, del calciatore sig. Cesare DE FERRARI nella fila delle squadre schierate dalla società USD CARLO GRASSO 2023, a diverse gare valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2023 – 2024”.
Nel procedimento disciplinare n. 721 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto squalificato, del calciatore sig. Cesare DE FERRARI nella fila delle squadre schierate dalla società USD CARLO GRASSO 2023, a diverse gare valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2023 – 2024”.
Ai deferiti sono contestate le seguenti violazioni: 1) al sig. Massimiliano Solari, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carlo Grasso 2023: la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carlo Grasso 2023, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Cesare De Ferrari di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S.D. Carlo Grasso 2023, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria: Carlo Grasso –Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024; 2) al sig. Davide Giomboloni, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D. Carlo Grasso 2023: la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Cesare De Ferrari, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso ai predetti incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria; 3) al sig. Cesare De Ferrari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Carlo Grasso 2023: la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S.D. Carlo Grasso 2023, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria: Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024; 4) alla società U.S.D. Carlo Grasso a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Massimiliano Solari, Davide Giomboloni e Cesare De Ferrari così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza in data odierna – tenuta da remoto ex art. 50 co. 8 C.G.S. a mente del quale “le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico” – presenziava soltanto il Rappresentante della Procura Federale; per i deferiti nessuno compariva, né veniva inviata alcuna comunicazione, nonostante gli stessi abbiano tutti ricevuto regolare e tempestiva notificazione dell’udienza dinnanzi a Questo Tribunale. Con nota del 26 gennaio 2024 il Comitato Regionale Liguria ha segnalato la posizione irregolare del calciatore sig. Cesare De Ferrari, il quale avrebbe preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S.D. Carlo Grasso 2023 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria: Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati. In particolare, nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - segnalazione di posizione irregolare del Comitato Regionale Liguria del 26 gennaio 2024, con allegati referti arbitrali e distinte di gara relative agli incontri Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria; - Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria; - foglio censimento della società U.S.D. Carlo Grasso 2023 per la stagione sportiva 2023 - 2024; - posizione di tesseramento del calciatore sig. Cesare De Ferrari. E’ pacifico, dunque, che in data 23 novembre 2023 sia stato pubblicato il dispositivo di sentenza pronunciata da Questo Tribunale con la quale il Signor DE FERRARI è stato squalificato per cinque gare. E’, altresì, pacifico che la sanzione in parola fosse efficace, e quindi suscettibile di esecuzione, proprio dalla pubblicazione del dispositivo, senza necessità di dover attendere la pubblicazione della motivazione. L’art. 21 co. 1 CGS FIGC prevede, infatti che “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”. In proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza che anche la pubblicazione del solo dispositivo integra pienamente il requisito della “pronuncia della decisione” di primo o di secondo grado al fine di impedire l’estinzione del giudizio per decorrenza dei termini (novanta giorni per la decisione di primo grado e sessanta giorni per quella di secondo grado) stabiliti dall’art. 38 del CGS (Collegio di Garanzia, sez. II,. N. 82/2017). Ciò è stato espressamente affermato dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite nella sentenza 3 giugno 2015, n. 18, ove si legge che “Con la pubblicazione del dispositivo deve ritenersi, infatti, pienamente rispettato il termine entro il quale la Corte Federale doveva provvedere alla decisione della controversia sottoposta al suo esame”. Detto principio è stato più di recente riaffermato dalle stesse Sezioni Unite nelle sentenze 22 marzo 2016, n. 13, e 11 ottobre 2016, n. 46, e da ultimo ribadito nella sentenza 7 marzo 2017, n. 19. Dunque, si richiama al riguardo la condivisibile, consolidata giurisprudenza secondo cui: «per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione è ‘pronunciata’ – in conformità alle disposizioni sopra indicate – è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal presidente e dal relatore del collegio giudicante (Sezioni Unite, n. 46, dell’11 ottobre 2016 e n. 13, del 22 marzo 2016; Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, 30 gennaio 2017, n. 10/2017). Non può essere revocato in dubbio, dunque, che a decorrere dal 23 novembre 2023 il Signor De Ferrari dovesse scontare la squalifica di cinque gare comminatagli da Questo Tribunale. Dagli atti ufficiali, peraltro, risulta che, successivamente alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, lo stesso abbia preso parte a quattro gare, oltre a quella costituente, di fatto, la scaturigine del presente procedimento e per la quale è già stata emessa sanzione dal Giudice Sportivo competente. Le violazioni sono, dunque, provate e sono ascrivibili a tutti i soggetti deferiti, in considerazione delle loro rispettive qualità. Per quanto concerne la dosimetria delle sanzioni, la Procura Federale ha richiesto sei mesi di inibizione ciascuno per i due dirigenti, sei gare di squalifica per il calciatore, nonché € 450,00 di ammenda e 4 punti di penalizzazione per la società. Questo Tribunale, sul punto, ritiene di attenersi alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello - Decisione/0067/CFA-2022-2023, la quale ha precisato inequivocabilmente il principio secondo il quale “la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. (…omissis…) Rispetto a tutti gli altri soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalle società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione”. In applicazioni di tali coordinate, pertanto, le sanzioni devono essere determinate come segue: - al Signor Cesare DE FERRARI: 4 gare di squalifica; - ai Signori Massimiliano SOLARI e Davide GIOMBOLONI, 4 mesi di inibizione ciascuno; - alla società USD CARLO GRASSO, € 400,00 di ammenda e 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2024/2025.
P.T.M.
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni: - al Signor Cesare DE FERRARI: 4 gare di squalifica; - ai Signori Massimiliano SOLARI e Davide GIOMBOLONI, 4 mesi di inibizione ciascuno; - alla società USD CARLO GRASSO, € 400,00 di ammenda e 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2024/2025. Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza.
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