C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 4 del 18/07/2024 – Delibera – Nel procedimento disciplinare n. 651pfi23- 24,avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore sig. Sibafo Audam David nelle fila delle squadre schierate dalla Virtus Sanremo Calcio 2011, a gare valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2023 – 2024”.

Nel procedimento disciplinare n. 651pfi23- 24,avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore sig. Sibafo Audam David nelle fila delle squadre schierate dalla Virtus Sanremo Calcio 2011, a gare valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2023 - 2024”.

Ai deferiti sono contestate le seguenti violazioni: 1) il sig. Gian Luca Moroni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Sanremo Calcio 2011, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. David Audam Sibafo, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Virtus Sanremo Calcio 2011, alle gare ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023, Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15; 2) il sig. Andrea Guarducci, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. David AudamSibafo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3) il sig. Niccolò Lo Bello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023 valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15, sottoscritto in qualità di capitano della squadra le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. David Audam Sibafo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 4) il sig. David Audam Sibafo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Virtus Sanremo Calcio 2011, alle gare ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023, Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 5) la società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gian Luca Moroni, Andrea Guarducci, Niccolò Lo Bello e David Audam Sibafo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza in data odierna – tenuta da remoto ex art. 50 co. 8 C.G.S. in base al quale “le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico” – presenziavano tutti i deferiti oltre al Rappresentante della Procura Federale. Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisti a fascicolo i seguenti documenti:  segnalazione di posizione irregolare del Comitato Regionale Liguria del 9.11.2023, con allegati referti arbitrali e distinte di gara relativi agli incontri ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023, Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023, tutte valevoli per ilcampionato Giovanissimi Provinciali Under 15;  foglio censimento della società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 per la stagione sportiva 2023 - 2024;  posizione di tesseramento del calciatore sig. David Audam Sibafo;  posizione di tesseramento del calciatore sig. Niccolò Lo Bello;  certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore sig. David Audam Sibafo;  certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore sig. Niccolò Lo Bello. Con nota del 9 novembre 2023 il Comitato Regionale Liguria ha segnalato che il calciatore sig. David Audam Sibafo ha preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011, in posizione irregolare in quanto non tesserato, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15: ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023, Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati. In particolare, i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria appaiono assumere effettiva valenza dimostrativa. In riferimento all’oggetto del deferimento avanzato dalla Procura Federale, la società Virtus Sanremo 2011 depositava articolata memoria difensiva con cui spiegava sostanzialmente di avere proceduto secondo le regole rimarcando l’assoluta buona fede in merito alla procedura di tesseramento del calciatore Sibafo. Le motivazioni della società vertevano altresì sulla modifica normativa in riferimento alla procedura di tesseramento, intervenuta proprio a ridosso del tesseramento del calciatore Sibafo, ed in particolare alla circolare riepilogativa sul tesseramento dei minori di cui al “Prot. 9612/SS 23-24” inviata dal Segretario Generale presso la Figc in data 10.10.2023 alla Lnd, al Settore Giovanile Scolastico ed alla Figc – Ufficio Tesseramenti. Detta circolare riprendeva la precedente comunicazione del 29 settembre 2023 - prot. 8639/SS 23 /24con la quale si erano rese note le procedure di gestione del tesseramento di calciatori minorenni a seguito delta abrogazione della Legge 12 del 20 gennaio 2016 (c.d. ius solis portivo) e la relativa applicazione del nuovo sistema normativo previsto dall’art. 16 delD.Lgs. n. 36/2021. Sulla scorta di quanto sopra, la società Virtus Sanremo 2011 lamentava la scarsa chiarezza della circolare e conseguentemente la estrema difficoltà nel recepire le nuove regole in vigore per i tesseramenti dei calciatori stranieri minorenni. In conclusione la medesima società deduceva di avere operato nella trasparenza più assoluta e di non avere avuto volontà alcuna di bypassare o aggirare le regole al fine di trarre qualsivoglia vantaggio. In sede di udienza tutti i deferiti ripercorrevano i passaggi della memoria difensiva rifacendosi alle considerazioni in essa riportate. Alla luce di tutto quanto sopra, questo TFT ritiene che le violazioni siano comunque provate e siano ascrivibili a tutti i soggetti deferiti, in considerazione delle loro rispettive qualità. Per quanto concerne la dosimetria delle sanzioni, la Procura Federale ha richiesto 5 mesi di inibizione per ilsig. Gian Luca Moroni(presidente), 3 mesi di inibizione per il sig. Andrea Guarducci (dirigente accompagnatore), 5 giornate di squalifica per il calciatore David Audam Sibafo, 4 giornate di squalifica per il calciatore Niccolò Lobello (capitano della squadra), 3 punti di penalizzazione ed euro 400 di ammenda per la società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011. Il Tribunale, sul punto, in parziale deroga alla ben nota e consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (- Decisione/0067/CFA-2022-2023), ritenuta la evidente buona fede dei deferiti i quali comunque avrebbero dovuto interpellare gli Organi Federali competenti per meglio comprendere la nuova regolamentazione relativa ai tesseramenti dei calciatori stranieri minorenni, ritiene equo determinare le seguenti sanzioni:al Signor Gian Luca Moroni, mesi 3 di inibizione;al Signor Andrea Guarducci, mesi 2 di inibizione; al Signor David Audam Sibafo, 3 giornate di squalifica;al Signor Niccolò Lobello, 2 giornate di squalifica;alla società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011, € 300,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni:  al Signor Gian Luca Moroni: mesi 3 di inibizione;  ai Signor Andrea Guarducci, mesi 2 di inibizione; al Signor David Audam Sibafo, 3 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione 2024/2025;  al Signor Niccolò Lo Bello, 2 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione 2024/2025;  alla società Virtus Sanremo, € 300,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it