C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 23 del 11/10/2024 – Delibera – Reclamo presentato dalla società PSM Rapallo avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 21 del 3 ottobre 2024. Gara: PSM Rapallo – ACD Sammargheritese 1903 del 29/09/2024 valevole per il campionato di Promozione girone B.
Reclamo presentato dalla società PSM Rapallo avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 21 del 3 ottobre 2024. Gara: PSM Rapallo – ACD Sammargheritese 1903 del 29/09/2024 valevole per il campionato di Promozione girone B.
Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al sig. Said Ali Salem Els Ahamed perché al 35’ del primo tempo veniva espulso per avere spinto violentemente un avversario con entrambe le mani all’altezza del collo senza provocare conseguenze lesive. La società PSM Rapallo proponeva tempestivo reclamo avverso la suesposta squalifica chiedendone riduzione in proporzione all’effettiva gravità del fatto in esame. Con l’atto di gravame presentato la società ricorrente deduceva che il sig. Said Ali Salem Els Ahamed non metteva le mani al collo di nessun giocatore avversario ma veniva aggredito dal calciatore avversario per avere solo allontanato un altro avversario che aveva commesso un fallo nei suoi confronti e che tratteneva la palla con fini provocatori. Le doglianze della ricorrente ribadiscono che non vi è stata da parte del proprio tesserato alcun tipo di aggressione, tanto meno un atto violento ma solo una reazione proporzionata ad una provocazione senza alcuna conseguenza dannosa e con l’atteggiamento remissivo e rispettoso del giocatore che a seguito del provvedimento del ddg si allontanava dal campo senza nulla eccepire, nonostante la situazione fosse differente da quella probabilmente valutata – durante il gioco – dallo stesso direttore di gara. Nega pertanto la ricorrente che vi sia stato un colpo violento all’altezza del collo ribadendo che la condotta del proprio tesserato si è concretizzata solamente in una reazione proporzionata ad una provocazione subita. Aggiunge la reclamante che alla notifica del provvedimento del ddg il sig. Said e l’avversario si stringevano la mano ed uscivano dal campo senza contestazione alcuna, dimostrando reciproca solidarietà. Il referto redatto dal ddg confermava la spinta del Said all’avversario, spinta avvenuta con entrambe le mani all’altezza del collo che però non provocava alcun danno fisico. Il ddg non riporta, altresì, alcun comportamento “oltre le righe” una volta notificata al calciatore Said Ali Salem Els Ahamed la propria decisione di espellerlo, a riprova che il predetto, come anzidetto, abbandonava il tdg senza rimostranza alcuna per il provvedimento subito. Alla luce dei fatti per come descritti dal ddg e per come argomentati nel reclamo presentato dalla società PSM Rapallo, si ritiene che la sanzione per come comminata dal Giudice di prime cure possa essere rideterminata in termini più attenuati. Quanto contestato al sig. Said Ali Salem Els Ahamed si è concretizzato in un comportamento sicuramente meritevole di biasimo e non conforme al rispetto delle regole di condotta previste durante un incontro di calcio ma è d’uopo precisare che tale atteggiamento risulta privo, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, della volontarietà di recare un danno a controparte essendo del tutto carente l’intento lesivo della condotta. Per tutto quanto sin qui premesso, questa Corte ritiene che la sanzione comminata al sig. Said Ali Salem Els Ahamed debba essere affievolita e pertanto ridotta a due giornate di squalifica, rientrando nell’alveo del dettato normativo di cui all’art. 39 CGS.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del reclamo presentato dalla società PSM Rapallo riduce a due le giornate di squalifica comminate al sig. Said Ali Salem Els Ahamed.
Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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