C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 23 del 11/10/2024 – Delibera – Reclamo presentato dalla società ACD Sammargheritese 1903 avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 21 del 3 ottobre 2024. Gara: PSM Rapallo – ACD Sammargheritese 1903 del 29/09/2024 valevole per il campionato di Promozione girone B.

Reclamo presentato dalla società ACD Sammargheritese 1903 avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 21 del 3 ottobre 2024. Gara: PSM Rapallo – ACD Sammargheritese 1903 del 29/09/2024 valevole per il campionato di Promozione girone B.

Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al sig. Casanova Alessandro perché al 35’ del primo tempo veniva espulso per avere spinto violentemente un avversario con entrambe le mani all’altezza del collo senza provocare conseguenze lesive. La società ACD Sammargheritese 1903 proponeva tempestivo reclamo avverso la suesposta squalifica chiedendone l’annullamento o quantomeno la riduzione in proporzione all’effettiva gravità del fatto in esame. Con l’atto di gravame presentato la società ricorrente deduceva che il sig. Casanova effettivamente veniva a contatto con il calciatore avversario avvicinandosi a quest’ultimo per difendere un proprio compagno di squadra che aveva avuto un battibecco con l’avversario.

Le doglianze della ricorrente si fondano sul fatto che il sig. Casanova interveniva per l’appunto in difesa di un proprio compagno e con un gesto istintivo spingeva alle spalle il calciatore avversario per allontanarlo. Nega la ricorrente che vi sia stato un colpo violento all’altezza del collo ribadendo che la condotta del proprio tesserato si è concretizzata solamente in una spinta sulla schiena. Aggiunge la reclamante che al termine dell’incontro il sig. Casanova e l’avversario attinto dalla spinta si stringevano la mano dimostrando reciproca solidarietà. Il referto redatto dal ddg confermava la spinta del Casanova all’avversario, spinta avvenuta con entrambe le mani all’altezza del collo che però non provocava alcun danno fisico. Il ddg non riporta, altresì, alcun comportamento “oltre le righe” una volta notificata al calciatore Casanova la propria decisione di espellerlo, a riprova che il predetto abbandonava il tdg senza rimostranza alcuna per il provvedimento subito. Alla luce dei fatti per come descritti dal ddg e per come argomentati nel reclamo presentato dalla società ACD Sammargheritese 1903, si ritiene che la sanzione per come comminata dal Giudice di prime cure possa essere rideterminata in termini più contenuti. Quanto contestato al sig. Casanova si è concretizzato in un comportamento sicuramente meritevole di biasimo e non conforme al rispetto delle regole di condotta previste durante un incontro di calcio ma è d’uopo precisare che tale atteggiamento risulta privo, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, della volontarietà di recare un danno a controparte essendo del tutto carente l’intento lesivo della condotta. Per tutto quanto sin qui premesso, questa Corte ritiene che la sanzione comminata al sig. Casanova Alessandro debba essere affievolita e pertanto ridotta a due giornate di squalifica, rientrando nell’alveo del dettato di cui all’art. 39 CGS.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del reclamo presentato dalla società ACD Sammargheritese 1903 riduce a due le giornate di squalifica comminate al sig. Casanova Alessandro. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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