C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 30 del 30/10/2024 – Delibera – In meriato al reclamo presentato dalla società ASD Pegli Lido FBC, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Liguria e pubblicato sul C.U. n°. 25 del 17 Ottobre 2024, relativo alla sanzione inflitta al giocatore sig. Buffo Gianluca della squalifica per quattro gare effettive. Gara: OLD BOYS RENSEN – ASD PEGLI LIDO FBC del 12 Ottobre 2024 (Prima Categoria – girone B).

In meriato al reclamo presentato dalla società ASD Pegli Lido FBC, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Liguria e pubblicato sul C.U. n°. 25 del 17 Ottobre 2024, relativo alla sanzione inflitta al giocatore sig. Buffo Gianluca della squalifica per quattro gare effettive. Gara: OLD BOYS RENSEN – ASD PEGLI LIDO FBC del 12 Ottobre 2024 (Prima Categoria – girone B).

Il Giudice Sportivo, con il provvedimento epigrafato, ha sanzionato il calciatore tesserato per la società ASD Pegli Lido FBC, sig. Buffo Gianluca con la squalifica per quattro gare effettive poichè: “a gioco in svolgimento, lanciava volontariamente con forza un pacchetto di ghiaccio secco, da lui in precedenza usato per medicarsi, contro un avversario in possesso di palla. Quest’ultimo veniva colpito all’altezza della tempia sinistra e cadeva a terra. Una volta rialzato, il giocatore colpito presentava un leggero arrossamento nella zona dell’impatto, ma proseguiva regolarmente il gioco”. Avverso tale sanzione ha proposto tempestivo reclamo la società ASD Pegli Lido FBC. La ricorrente in atto di doglianza presentato non contestava l’accaduto confermando l’atteggiamento del proprio calciatore ma sostenendo che il tesserato Buffo Gianluca, calciatore che in passato ha sempre avuto un comportamento decoroso e corretto durante tutte le gare disputate, si sia lasciato trasportare da uno scatto d’ira sicuramente non corretto ma comprensibile visto il dolore che aveva a causa di uno scontro di poco precedente al fatto in contestazione e provocato dall’avversario poi colpito con il pacchetto di ghiaccio. Sulla base di tali giustificazioni, la società reclamante richiedeva una riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo ritenendola eccessiva. Nel proprio referto il ddg riportava chiaramente la condotta del sig. Buffo ed in modo preciso ed analitico descriveva l’episodio che qui ci occupa. Alla luce dei fatti per come descritti dal ddg e per come argomentati nel reclamo presentato dalla società ASD Pegli Lido FBC, si ritiene che la sanzione per come comminata dal Giudice di prime cure sia sostanzialmente corretta nella sua quantificazione. Il gesto posto in essere dal tesserato Buffo Gianluca si è concretizzato in un atteggiamento sicuramente meritevole di biasimo e per nulla conforme al rispetto delle regole di condotta generale da seguire durante la disputa di un incontro di calcio. A tal fine è d’uopo precisare che tale atteggiamento è risultato un gesto volontario a gioco in svolgimento e pertanto, come sopraccennato, del tutto contrario alle basilari norme comportamentali che regolano il gioco del calcio. Per quanto sopra, quindi, non può che confermarsi la decisione assunta dal G.S. che, per la biasimevole condotta tenuta dal sig. Buffo Gianluca, lo ha squalificato per quattro giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al sig. Buffo Gianluca della squalifica per quattro gare effettive. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo

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