C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 35 del 14/11/2024 – Delibera – Reclamo presentato dalla società PSM Rapallo avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 33 del 7 novembre 2024. Gara: PSM Rapallo – Calvarese 1923 del 3/11/2024 valevole per il campionato di Promozione girone B.
Reclamo presentato dalla società PSM Rapallo avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 33 del 7 novembre 2024. Gara: PSM Rapallo – Calvarese 1923 del 3/11/2024 valevole per il campionato di Promozione girone B.
Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, infliggeva la sanzione della squalifica per 9 gare effettive al sig. Pons Riccardo perchè a fine gara, in qualità di capitano, rivolgeva al AA1 reiterate espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose arrivando ad appoggiare una mano sul petto del predetto AA1 mentre gli intimava di stare zitto (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto). La società PSM Rapallo proponeva tempestivo reclamo avverso la suesposta squalifica chiedendone riduzione in proporzione all’effettiva gravità del fatto in esame con la concessione delle relative attenuanti. Con l’atto di gravame presentato la società ricorrente deduceva che il sig. Pons vero è che a fine gara chiedeva all’AA1 ragguagli su determinate decisioni prese dalla terna richiedendo altresì un suo intervento poichè gli animi, durante il rientro negli spogliatoi, erano particolarmente accesi. Lamenta ulteriormente la reclamante che l’AA1 avrebbe tenuto un comportamento ostile senza dare seguito alle richieste del proprio tesserato. In atto di doglianza viene contestato, ed in prima battuta negato, il contatto tra il sig. Pons ed l’AA1 con la precisazione che: “…il riferito contatto – che si contesta recisamente – non ha avuto alcuna conseguenza lesiva ed è connesso sia a quanto occorso durante la gara che alla tensione agonistica alla stessa connessa”. Da ultimo, lamentando l’eccessività della pena inflitta dal GS, la ricorrente riportava in atto di reclamo l’intero dettato dell’art. 36 del CGS non rammentando però che lo stesso articolo, rubricato: “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”, è stato novellato nel 2023, con deciso inasprimento delle sanzioni. Precisamente nella riunione del 19.04.2023 il Consiglio Federale, condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri, riteneva di dover modificare gli artt. 35 e 36 del CGS deliberando quindi la modifica dei succitati articoli. Detta delibera, oramai nota ai più, veniva diffusa nel corso della stagione sportiva 2022/2023 con C.U. n. 317 della L.N.D. pubblicato in Roma il 20.04.2023 a cui per l’appunto veniva allegato il C.U. n. 165/A inerente la modifica di cui sopra. Ciò doverosamente precisato, ritornando al caso che ci occupa, il referto redatto dal ddg, ed in particolare l’annotazione stilata direttamente dall’AA1, confermava che il sig. Pons Riccardo veniva espulso alla fine della gara poichè utilizzava nei suoi confronti espressioni ingiuriose ed irriguardose, fermandolo nel corridoio che conduce allo spogliatoio della terna arbitrale e continuando ad insultarlo con svariati epiteti, concludendo la sua azione ponendogli una mano sul petto invitandolo a stare zitto poichè affetto da ritardo mentale.
Alla luce dei fatti per come descritti nel referto arbitrale e per come argomentati nel reclamo presentato dalla società PSM Rapallo, si ritiene che la sanzione per come comminata dal Giudice di prime cure possa essere adeguata alla condotta tenuta dal calciatore Pons Riccardo. Quanto contestato al predetto si è concretizzato in un comportamento meritevole di biasimo e non conforme al rispetto delle regole di condotta nei confronti dei componenti della terna arbitrale con l’aggravante, correttamente inquadrata dal GS, che il ruolo del sig. Pons era anche quello di capitano. Per tutto quanto sin qui premesso, questa Corte ritiene che la sanzione comminata al sig. Pons Riccardo debba essere confermata ai sensi dell’art. 36 c. 1 lett. b) del CGS.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria respinge il reclamo presentato dalla società PSM Rapallo confermando la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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