C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 35 del 14/11/2024 – Delibera – Reclamo presentato dalla società Sampierdarenese avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Chiavari e pubblicato con C.U. n. 20 del 31 ottobre 2024. Gara: Riccò le Rondini – Sampierdarenese del 27/10/2024 valevole per il campionato Allievi Under 16.
Reclamo presentato dalla società Sampierdarenese avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Chiavari e pubblicato con C.U. n. 20 del 31 ottobre 2024. Gara: Riccò le Rondini – Sampierdarenese del 27/10/2024 valevole per il campionato Allievi Under 16.
Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, deliberava quanto segue: “dalla analisi del referto arbitrale risulta che la gara Riccò le Rondini - Sampierdarenese (Campionato Under 16) non è stata disputata per assenza della Società Sampierdarenese. Il GST, visto quanto sopra esposto, in base all'art. 53 comma 2 e 7 delle NOIF e art. 10 comma 1 CGS DELIBERA: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società Sampierdarenese con il punteggio di 0-3 b) la penalizzazione di un punto in classifica c) l'ammenda di € 25,00 (1^rinuncia)” La società Sampierdarenese in data 4 novembre 2024 faceva pervenire atto di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Chiavari pubblicata con C.U. n. 20 del 31 ottobre 2024. In atto di doglianza la reclamante sosteneva che nella giornata di sabato 26 ottobre, stante le pessime condizioni meteo e l'allerta diversamente diramata in tutta la Liguria, il proprio responsabile del settore giovanile, sig. Perelli, veniva contattato dal responsabile della società avversaria che gli comunicava l'impossibilità di disputare la partita a causa dell'inagibilità del campo. A fronte di tale comunicazione, continua la ricorrente, le parti si accordavano per il rinvio della gara a data da destinarsi e la società Ricco Le Rondini scriveva in tal senso al Comitato di Chiavari ed alla reclamante (per conoscenza) che a propria volta confermava l'accordo. Lamenta la società Sampierdarenese che solamente alla pubblicazione del Comunicato veniva a scoprire che la società ospitante si era presentata al campo procedendo a regolare appello, disattendendo quanto comunicato al Comitato organizzatore di Chiavari. Concludeva la ricorrente sottolineando la palese violazione dei valori di lealtà sportiva da parte della società di casa chiedendo pertanto l'annullamento della decisione del G.S. Il reclamo è inammissibile. Infatti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 e dell’art. 76 co. 2 e 3 C.G.S, infatti, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie, non è stato depositato alcun preannuncio di reclamo essendo stato unicamente presentato reclamo peraltro a distanza di quattro giorni dalla pronuncia del G.S. (del 31.10.2024). In virtù delle disposizioni codicistiche summenzionate, la reclamante avrebbe dovuto far pervenire il preannuncio di reclamo entro la giornata di sabato 2 novembre ultimo scorso (computo dei termini per cui si richiama l’art. 52 del CGS) ma ciò non è avvenuto. Per tali ragioni la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, DICHIARA inammissibile il reclamo proposto dalla società Sampierdarenese non essendo pervenuto il relativo preannuncio nei termini di legge. Si ordina l’incameramento della tassa. Ulteriormente pronunciando questa Corte Sportiva di Appello,
DISPONE
La trasmissione degli atti alla Procura Federale affinchè la stessa voglia valutare, a seguito degli opportuni approfondimenti, se siano state poste in essere, da parte della società Riccò le Rondini, condotte contrarie e quindi violative dei doveri di correttezza e lealtà sportiva che regolano i rapporti tra società calcistiche. ~
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