C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 35 del 14/11/2024 – Delibera – Reclamo presentato dalla società Ca de Rissi avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Delegazione Provinciale di Genova e pubblicato con C.U. n. 22 del 30 ottobre 2024. Gara: Zeneixi – Ca de Rissi del 26/10/2024 valevole per il campionato di Terza Categoria girone A
Reclamo presentato dalla società Ca de Rissi avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Delegazione Provinciale di Genova e pubblicato con C.U. n. 22 del 30 ottobre 2024. Gara: Zeneixi – Ca de Rissi del 26/10/2024 valevole per il campionato di Terza Categoria girone A
Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, infliggeva la sanzione della squalifica sino al 28.02.2025 al sig. Perrucchetti Andrea dirigente della società Ca De Rissi per aver tenuto nei confronti del ddg una condotta gravemente irriguardosa e minacciosa ai sensi dell’art. 36.2 lett. b) C.G.S., concretizzatasi con un contatto fisico, consistita nell’essersi collocato più volte faccia a faccia con il Direttore di Gara in segno di protesta, aver finto di volerlo colpire con un pugno, caricandolo senza scagliarlo, e infine, dopo essere stato espulso, avergli stretto e tirato la mano verso il basso con atteggiamento malevolo. Preliminarmente occorre precisare che, come specificato nel C.U. 25 del 13.11.2025, è stata pubblicata una errata corrige in riferimento al soggetto destinatario della sanzione inflitta dal G.S. Dopo avere sentito il ddg, che ammetteva l’errore di avere annotato il nominativo del sig. Perrucchetti Andrea quale responsabile della condotta poi sanzionata dal Giudice Sportivo, si apprendeva che nel referto arbitrale vi era stata una sostituzione di persona e che il destinatario del provvedimento arbitrale era il sig. Insinna Andrea massaggiatore tesserato per la reclamante. La società Ca de Rissi proponeva comunque tempestivo reclamo avverso la suesposta squalifica chiedendone l’annullamento o in subordine la riduzione in proporzione all’effettiva gravità del fatto in esame. Con l’atto di gravame presentato la società ricorrente deduceva che il ddg avrebbe travisato i fatti e che il sig. Insinna mai e poi mai avrebbe potuto tenere un siffatto comportamento nei riguardi dell’arbitro. Il referto redatto dal ddg, al contrario confermava l’effettivo atteggiamento minaccioso del soggetto in questione che, reiterando nelle proteste, più volte gli mostrava il pugno chiuso senza però mai scagliarlo. Altresì viene precisamente annotato a referto che al momento dell’espulsione, mentre il ddg gli dava la mano, il sig. Insinna stringeva la mano di quest’ultimo per poi ritrarla con forza verso il basso. Alla luce dei fatti per come esposti nel referto arbitrale e per come argomentati nel reclamo presentato dalla società Ca de Rissi, si ritiene che la sanzione per come comminata dal Giudice di prime cure debba essere parzialmente riformata. Di sicuro il comportamento tenuto dal sig. Insinna è meritevole di censura poichè per nulla rispettoso delle norme che regolano i rapporti da tenersi con i componenti della terna arbitrale da parte dei tesserati ma non può essere inteso alla stregua dell’interpretazione letterale del dettato dell’art. 36 c.2 lett. b) posto che il contatto fisico non si è concretizzato con un gesto violento bensì con un atteggiamento di stizza (come detto meritevole di biasimo) a seguito del saluto tra i due. Per tutto quanto sin qui premesso, questa Corte ritiene che la sanzione comminata al sig. Pons Riccardo debba essere ricondotta nell’alveo dell’art. 36 c. 2 lett. a) del CGS stimandosi equa una squalifica sino al 26/12/2024.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società Ca de Rissi riducendo la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al sig. Insinna Andrea al 26/12/2024. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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