C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 37 del 21/11/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. C.S. RIOMAIOR 1965, avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara A.S. Castelnovese – Riomaior 1965 del campionato di Prima Categoria Girone D, disputata il 03.11.2024 nei confronti del calciatore Elia Biloni con C.U. n. 33 del 7.11.2024
Reclamo della società A.S.D. C.S. RIOMAIOR 1965, avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara A.S. Castelnovese – Riomaior 1965 del campionato di Prima Categoria Girone D, disputata il 03.11.2024 nei confronti del calciatore Elia Biloni con C.U. n. 33 del 7.11.2024
Il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per numero 3 giornate al tesserato Biloni Elia della società A.S.D. C.S. RIOMAIOR 1965 in quanto: “a palla lontana, colpiva con la mano l'occhio di un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive”. La reclamante ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione comminata e chiedendo di riformare la decisione impugnata. Motivava tale richiesta specificando che il comportamento del tesserato Biloni è stato una mera reazione al primigenio colpo del giocatore della Castelnovese, che a palla lontana attingeva il volto del primo. Questa Corte ritiene condivisibili le motivazioni addotte dalla reclamante e a fronte di ciò ritiene in applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia sportiva FIGC, che la sanzione debba essere ridotta da 3 a 2 giornate, proprio in ragione del fatto che il Biloni abbia agito come reazione immediata ad un fatto ingiusto altrui. Alla luce di quanto sopra, appare, pertanto, equa la sanzione di due gare di squalifica, in luogo delle tre inflitte dal Primo Giudice a Biloni Elia.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo, riducendo la squalifica inflitta dal G.S. al tesserato sig. Biloni Elia da tre a due gare effettive. Dispone la restituzione della tassa.
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