C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 39 del 28/11/2024 – Delibera – in merito al reclamo presentato dalla società ASD VECCHIAUDACE CAMPOMORONE avverso la squalifica inflitta al Signor Efrem BACIGALUPO pubblicata con C.U. n. 26 del 14 novembre 2024 (gara: ASD VECCHIAUDACE CAMPOMORONE – DON BOSCO del 9 novembre 2024 – Prima Categoria).

in merito al reclamo presentato dalla società ASD VECCHIAUDACE CAMPOMORONE avverso la squalifica inflitta al Signor Efrem BACIGALUPO pubblicata con C.U. n. 26 del 14 novembre 2024 (gara: ASD VECCHIAUDACE CAMPOMORONE – DON BOSCO del 9 novembre 2024 – Prima Categoria).

Il Signor Bacigalupo è stato squalificato per otto gare poiché “durante l'incontro rivolgeva un epiteto ingiurioso nei confronti del Direttore di Gara, e successivamente assumeva nei suoi confronti un contegno gravemente irriguardoso concretizzatosi in contatto fisico (una spinta), e come tale da sanzionare ex art. 36 n. 1 C.G.S. Dopo la conclusione della partita cercava di rientrare in campo, e negli spogliatoi teneva nuovamente un contegno ingiurioso nei confronti del Direttore di Gara”. Dal referto arbitrale, in particolare, consta che il tesserato, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, abbia apostrofato l’arbitro con un’espressione ingiuriosa e lo abbia contestualmente attinto con una leggera spinta. Al termine della gara, rivolgeva un ulteriore ingiuria all’indirizzo del direttore di gara. In tale situazione, non appare a Questa Corte per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo presentato dalla società VECCHIAUDACE. L’art. 36 co. 2 C.G.S., infatti, prevede che ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica […] per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Nel caso di specie, il Giudice sportivo ha inflitto una sanzione di otto gare che ricomprende: − l’espulsione per doppia ammonizione; − la condotta ingiuriosa, con contestuale contatto fisico, posta in essere successivamente alla notificazione del predetto provvedimento disciplinare; − l’ulteriore contegno offensivo perpetrato al termine della gara. Di conseguenza, il Giudice sportivo ha correttamente irrogato un’unica sanzione, in misura corrispondente al minimo edittale, per tutti comportamenti sopra citati, sicchè – in mancanza di qualsivoglia circostanza attenuante – non vi è margine per ridurre la squalifica inflitta, che appare proporzionata e congrua agli addebiti in contestazione.

P.T.M.

la Corte Sportiva Territoriale d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il reclamo presentato dalla società VECCHIAUDACE CAMPOMORONE. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it