C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 39 del 28/11/2024 – Delibera – in merito al reclamo presentato dalla società A.S.D. Calcio Popolare Spezia, con sede in La Spezia, Via Castrucci snc, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 21 in data 8 novembre 2024, relativo alla sanzione della squalifica del loro giocatore Alessio Plicanti sino al 27 gennaio 2025 in quanto “con il pallone non a distanza di giuoco , afferrava per il collo un calciatore avversario, trascinandolo a terra. Alla notifica del provvedimento di espulsione, appoggiava le mani sul petto del D.G. facendolo indietreggiare”. Gara: Vezzano 2005 – Calcio Popolare Spezia del 3 novembre 2024 (Campionato Seconda Categoria – Girone F)

in merito al reclamo presentato dalla società A.S.D. Calcio Popolare Spezia, con sede in La Spezia, Via Castrucci snc, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 21 in data 8 novembre 2024, relativo alla sanzione della squalifica del loro giocatore Alessio Plicanti sino al 27 gennaio 2025 in quanto “con il pallone non a distanza di giuoco , afferrava per il collo un calciatore avversario, trascinandolo a terra. Alla notifica del provvedimento di espulsione, appoggiava le mani sul petto del D.G. facendolo indietreggiare”. Gara: Vezzano 2005 – Calcio Popolare Spezia del 3 novembre 2024 (Campionato Seconda Categoria – Girone F)

 Il G.S. ha squalificato il giocatore del Calcio Popolare Spezia, sig. Alessio Plicanti sino al 27 gennaio 2025 per la condotta sopra identificata. Avverso tale decisione, proponeva formale reclamo la società A.S.D. Calcio Popolare Spezia, la quale pur ammettendo che il predetto giocatore avesse avuto uno scontro di gioco violento nei confronti del proprio avversario, non avrebbe alzato le mani sul Direttore di Gara in nessuna occasione e, tale condotta, era confermata sia dalla squadra ospitante (Vezzano 2005) che da diversi spettatori presenti sugli spalti. Per tale ragione, non essendoci i presupposti di un fatto grave realmente avvenuto nei confronti del D.G., ritenendo la decisone del G.S. eccessiva e oltremodo severa, ne chiedevano la riduzione. Il reclamo è infondato. I fatti sono pacifici e ben compendiati nel referto arbitrale, laddove la condotta del Plicanti appare inequivocabile. Inoltre, la scrivente ha provveduto personalmente a sentire telefonicamente il D.G. sig. Graziano Chiappini, il quale ha confermato quanto riportato nel referto arbitrale, precisando che il Plicanti lo spintonava nel mentre in cui forniva spiegazioni all’allenatore dello Spezia entrato in campo proprio a seguito dell’espulsione del giocatore stesso. Non vi è dubbio in merito al fatto che il contegno posto in essere dal Plicanti sia da considerarsi una condotta p. e p. dall’art. 36 CGS ancorché non si sia concretizzata in un contatto fisico lesivo. A ciò si aggiunga, che è la stessa reclamante a confermare la condotta gravemente sportiva del proprio tesserato Plicanti nei confronti dell’avversario. Inoltre, non risulta siano pervenute, da parte del giocatore dello Spezia, scuse al D.G. Non vi è spazio, dunque, per una riduzione della squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge, per le motivazioni addotte, il reclamo proposto dalla A.S.D. Calcio Popolare Spezia, confermando integralmente la decisione emessa dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento della tassa.

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