C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 01/10/2024 – Delibera – GARA SAN GIOVANNI BATTISTA – RIVAROLESE del 29/09/24

GARA SAN GIOVANNI BATTISTA – RIVAROLESE del 29/09/24

Il G.S.  Visto il referto arbitrale della gara in questione;  Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, formalizzato dalla Società SAN GIOVANNI BATTISTA, con p.e.c. in data 30 Settembre 2024 h. 19:03:4, con cui veniva lamentato che durante lo svolgimento della gara, la Società RIVAROLESE avrebbe effettuate 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste dal regolamento e, pertanto, veniva richiesto che alla stessa venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame;  Visto il COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Stagione Sportiva 2024/2025, con cui Ë stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C, in data 31 luglio 2024, "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2024/2025)", in cui, tra l'altro si dispone che "per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata..."  Considerato che, il preannuncio, pur rispettando la procedura prevista all'art. 67, primo e secondo comma, del C.G.S., non rispetta la tempistica prevista dal sopra richiamato COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Stagione Sportiva 2024/2025, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C;  Considerato, altresì, che la formalizzazione del successivo ricorso non è stata effettuata nei termini di cui sopra, non essendo pervenuta entro le ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;  Visto il referto arbitrale della gara in questione;  Ritenuto, pertanto sulla base di quanto sopra, dover respingere il gravame proposto, per irregolarità procedurale;

Visto l'art. 48 del CGS; Il G.S.

Dispone:

 Di respingere il ricorso di cui trattasi, incamerando il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;  Di omologare il risultato conseguito sul campo (1 – 2) nella gara di cui trattasi;  Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dal ddg nella gara in questione.

 

 

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