C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 03/10/2024 – Delibera – gara del 29/ 9/2024 ANGELO BAIARDO – TAGGIA

gara del 29/ 9/2024 ANGELO BAIARDO – TAGGIA

Il G.S.  Visto il referto arbitrale della gara in questione;  Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Società ANGELO BAIARDO , con p.e.c. in data 30 Settembre 2024, h. 18:03:46, nel rispetto delle previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;  Visto il deposito del ricorso con p.e.c. in data 2 Ottobre 2024 h.17:13:48, nel rispetto delle previsioni dell'art. 67, secondo comma, del C.G.S.;  Atteso che nel predetto ricorso, la ricorrente espone, fra l'altro, che: "Durante il secondo tempo di gioco, al minuto 40, il calciatore Pellicanò della Società ASD Taggia, dopo aver trasformato un calcio di rigore, concesso dal Direttore di gara, sig. Tanzella, nell'esultanza per la rete siglata, prima si è levato la maglia, poi l'ha lanciata vistosamente sul terreno di gioco, allontanandosi dalla stessa giacente a terra, proseguendo l'esultanza, rimanendo a petto nudo. Il capitano del Baiardo, sig. Briozzo, avvicinandosi al collaboratore di linea, il quale aveva la visuale ampiamente libera, ha domandato se l'irregolarità fosse stata ravvisata. Il Direttore di gara, però, nel vedere Briozzo avvicinarsi al collaboratore, nonostante lo stesso facesse notare di essere il capitano e di avere modi educati, senza interessarsi di quanto aveva riferito, decise di ammonirlo. Parimenti, il Direttore di gara, non si è preoccupato di verificare se vi fosse irregolarità o meno da parte del calciatore del Taggia, anche se la verifica era di facile attuazione. Alla luce di tale condotta, l'allenatore dell'U.S. Angelo Baiardo, sig. Amirante, richiedeva spiegazioni all'altro collaboratore di linea, ma anch'egli è stato raggiunto dal sig. Tanzella, il quale, nuovamente senza permettere alcun confronto, ha estratto il secondo cartellino giallo, allontanando l'allenatore dal campo. Tale condotta del Direttore di gara, ha generato diffusa frustrazione tra i sostenitori dell'U.S. Angelo Baiardo, andando ad alimentare numerose critiche verso lo stesso. .................omissis.................. Come si evince chiaramente dalle immagini, il giocatore del Taggia, i spregio al regolamento, si è levato la maglia gettandola a terra, senza ricevere nessuna sanzione. Questo comportamento, frutto di un chiaro errore tecnico, poichè oggettivo e non soggettivo, ha generato una serie di decisioni arbitrali, incomprensibili, e che hanno influito sugli animi e sul risultato della gara stessa, penalizzando l'U.S. Angelo Baiardo. Il capitano, Briozzo è stato ammonito per aver chiesto spiegazioni in merito alla decisione di non ammonire il calciatore del Taggia, e ha dovuto, a seguito di questa sanzione, terminare la gara senza poter osare sportivamente, in quanto già sanzionato e a rischio espulsione. In aggiunta, l'allenatore, sig. Amirante, è stato anch'esso colpito dalla sanzione dell'ammonizione (seconda e quindi, contestuale allontanamento dal terreno di gioco) solo per aver chieste delucidazioni. Questa decisione, frutto di un atteggiamento repressive figlio di un errore tecnico, ha privato la squadra nel momento del forcing finale della partita, della loro guida, influendo sulle possibilità di riacciuffare almeno il pareggio. La conduzione arbitrale, permissiva da un lato e restrittiva dall'altro, ha precluso, dunque, per ben 11 minuti di gioco, la possibilità alla squadra del Baiardo, di poter acquisire quell'atteggiamento sportivamente aggressivo, proprio di chi cerca di invertire l'inerzia e di conseguenza, il risultato, nei minuti finali. Poichè tale situazione nasce ed È solo frutto di un mero errore tecnico, commesso dal Direttore di gara e dai suoi assistenti, la medesima gara, deve essere rigiocata per permetterne il regolare svolgimento, senza nessuna tipologia di limitazione e pregiudizio tra le due squadre, dovute a terze parti. A fondamento di quanto rappresentato in narrativa, si richiede l'acquisizione delle immagini della gara e, più specificatamente, del momento della trasformazione del rigore concesso in favore degli ospiti sino agli attimi immediatamente successivi. Secondo il disposto dell'art. 58 comma 2 C.G.S., le immagini video possono essere acquisite dal Giudice se, le stesse, sono ripreso filmati, effettuate da operatori ufficiali dell'evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi d ritrasmissione. La trasmissione Dilettantissimo, da cui sono state estrapolate le immagini allegate al presente reclamo, si precisa, che È ente accreditato da LND Liguria per la trasmissione delle stesse immagini, tramite i propri canali. Per una completezza di valutazione, nel corpo della missiva in cui sarà allegato il presente reclamo, sarà fornito il link per scaricare il file, di tutta la gara completa..........", chiedendo che venga disposta, per quanto precede, la ripetizione della gara, anche sulla base delle immagini fornite come addendum al gravame proposto; Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S.

Dispone:

 Di soprassedere all'omologazione della gara in esame;  Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 10/10/2024, comunicandolo alle Società Angelo Baiardo e Taggia, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.

 

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