C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 03/10/2024 – Delibera – gara del 29/ 9/2024 CORNIGLIANO CALCIO – DON BOSCO
gara del 29/ 9/2024 CORNIGLIANO CALCIO - DON BOSCO
Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in questione; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore ARTEGA Yorman della Società CORNIGLIANO CALCIO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; 21/25 Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore ARTEGA Yorman risulta essere svincolato; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10 del CGS; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Considerato che trattasi di irregolarità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 66 C.G.S.; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2 -1 in favore della Società CORNIGLIANO CALCIO Il G.S.
Dispone:
di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 della Società DON BOSCO comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore ARTEGA Yorman della Società CORNIGLIANO CALCIO, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento; di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 31 ottobre a carico del Dirigente della Società CORNIGLIANO CALCIO, Signor Aveni Rosario Luigi (unico dirigente in distinta) di comminare l'ammenda di Euro 200 alla Società CORNIGLIANO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.