C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 03/10/2024 – Delibera – gara del 29/ 9/2024 VALLECROSIA ACADEMY ASD – REAL SANTO STEFANO CALCIO

gara del 29/ 9/2024 VALLECROSIA ACADEMY ASD - REAL SANTO STEFANO CALCIO

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in questione;  Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore HAUAYANAY Maycol della Società REAL SANTO STEFANO CALCIO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;  Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore HAUAYANAY Maycol risulta essere svincolato;  Rilevato altresì che anche il Dirigente Accompagnatore ufficiale della Società Real Santo Stefano Calcio il sig. Moretti Marco risulta non tesserato;  Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10 del CGS;  Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;  Considerato che trattasi di irregolarità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 66 C.G.S.;  Atteso che la gara in epigrafe si è  conclusa con il risultato di 4 -0 in favore della Società VALLECROSIA ACADEMY ASD; Il G.S.

Dispone:

di omologare il risultato conseguito sul campo; di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore HAUAYANAY Maycol della Società REAL SANTO STEFANO CALCIO, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;  di infliggere il provvedimento di inibizione per 4 settimane a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società REAL SANTO STEFANO CALCIO, Signor MORETTI Marco con decorrenza dalla data del suo eventuale tesseramento;  di comminare l'ammenda di Euro 250.00 alla Società REAL SANTO STEFANO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

 

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