C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 17/10/2024 – Delibera – gara del 13/10/2024 OSPEDALETTI CALCIO – BORGIO VEREZZI
gara del 13/10/2024 OSPEDALETTI CALCIO - BORGIO VEREZZI
Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore DURA Kozma della Società BORGIO VEREZZI, nel corso della gara, Ë stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore DURA Kozma non risulta essere stato tesserato; Rilevato, all'atto della verifica delle responsabilità del dirigente accompagnatore, che il Signor GUASCO Mauro, indicato quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società BORGIO VEREZZI, non risulta essere stato tesserato; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 15 - 0 in favore della società OSPEDALETTI CALCIO; DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni: Di omologare il risultato della gara; Squalifica per 2 giornate al calciatore DURA Kozma, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; Inibizione per 6 settimane dal momento del tesseramento a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società BORGIO VEREZZI, Signor GUASCO Mauro; Ammenda di Euro 250,00 alla società BORGIO VEREZZI, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione