C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 21/11/2024 – Delibera – gara del 10/11/2024 POLIS. PIEVE LIGURE – BORGO INCROCIATI

gara del 10/11/2024 POLIS. PIEVE LIGURE - BORGO INCROCIATI

 Il G.S.  Visto il referto arbitrale della gara in questione;  Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società POLIS. PIEVE LIGURE, con p.e.c. in data 11/11/2024 h 14:55 con notifica alla società controparte con con p.e.c. in data 11/11/2024 h. 14:53;  Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;  Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 13.11.2024 h. 13.02, Ë stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., da parte della POLIS. PIEVE LIGURE;  Osservato che con tale ricorso, in sintesi, la società lamentava la circostanza che il direttore di gara avrebbe sanzionato con cartellino giallo il capitano della predetta squadra, Signor MAGHAMIFAR SHARUZ, per aver effettuato un retropassaggio al proprio portiere che ha raccolto la palla con le mani all'interno dell'area di rigore;  Considerato che Questo G.S. ha stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 21.11.2024, dando di ciò comunicazione alle società POLIS. PIEVE LIGURE e BORGO INCROCIATI, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S;  Non sono pervenute da parte delle società memorie, osservazioni o comunque deduzioni; Diversamente, richiesti chiarimenti al ddg, quest'ultimo ha fatto pervenire un supplemento di rapporto ove chiariva le dinamiche delle due ammonizioni a carico del signor MAGHAMIFAR SHARUZ e, in particolare riferiva che "la prima ammonizione fu inflitta al 41ºmin. del p.t. per aver commesso infrazione che interrompeva promettente azione d'attacco avversaria, mentre la seconda fu inflitta a seguito di proteste verbali, insistenti, avverso la mia decisione di assegnare un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria a seguito di infrazione alla reg. 12.2, commessa dal proprio portiere";  Ritenuto quindi che non sussista alcuna violazione delle disposizioni regolamentari;

P.Q.M. Dispone:

Di rigettare il ricorso incamerando la relativa tassa;  Di omologare il risultato della gara in esame conseguito sul campo (0 – 2); Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

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