C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 15 del 12/09/2024 – Delibera – “Deferimento della Procura Federale, Prot. 31662/635pfi23-24/PM/vdb, nei confronti di: 1. il sig. Riccardo Gerini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Borgo Rapallo 98; 2. la Società Borgo Rapallo 98.
“Deferimento della Procura Federale, Prot. 31662/635pfi23-24/PM/vdb, nei confronti di: 1. il sig. Riccardo Gerini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Borgo Rapallo 98;
2. la Società Borgo Rapallo 98.
La Procura Federale ha deferito, il sig. Riccardo Gerini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Borgo Rapallo 98: della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 3.4.2024 e 12.4.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; la società Borgo Rapallo 98 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Riccardo Gerini, cosÏ come descritti nel precedente capo di incolpazione. All’udienza del 10.09.2024 tenutasi in videoconferenza, ritualmente e regolarmente notificato ai deferiti l’invito a comparire innanzi al Tribunale, presenziavano Il Procuratore Federale, avv. Soravia Valentina oltre al deferito sig. Riccardo Gerini mentre per la Società Borgo Rapallo 98 compariva il vicepresidente sig. Luca Gerini. La Procura Federale richiedeva per il sig. Gerini Riccardo la sanzione della squalifica per 2 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e la sanzione di euro 700 di ammenda a titolo di responsabilit‡ oggettiva per la Società Borgo Rapallo 98. Presa la parola il deferito sig. Riccardo Gerini ammetteva di non essersi presentato alla convocazione del 3.04.2024, senza addurre giustificato motivo, benché l’avviso di comparizione fosse stato regolarmente notificato alla casella di posta certificata della Società di appartenenza e successivamente consegnato al medesimo. In merito al secondo avviso di convocazione, fissata per il giorno 12.04.2024, il deferito riferiva di avere avuto regolare notizia dell’invito ma di essersi dimenticato dell’incombente. Il vicepresidente della Società Borgo Rapallo 98, sig. Gerini Luca, confermava che la Società aveva tempestivamente trasmesso al proprio tesserato l’avviso di presentazione davanti al Procuratore Federale in merito alle due convocazioni ricevute ma altresì ammetteva le effettive assenze/dimenticanze (non giustificate) del figlio. La materialità dei fatti Ë indubbia, e trova pieno riscontro negli atti di indagine svolti dalla Procura Federale, e contenuti nel fascicolo. Risulta, pertanto, dimostrato che il sig. Gerini Riccardo, pur ritualmente convocato, non ebbe a presentarsi, nanti il rappresentante incaricato dalla Procura Federale, sia nel giorno 3.4.2024 che in data 12.4.2024, senza addurre giustificazione alcuna, e con ciò ponendo effettivamente in essere la condotta prevista e sanzionata dall’art. 22, comma 1, del CGS. In riferimento alla responsabilità, ex art. 6 comma 1 del CGS, della Società Borgo Rapallo 98 questo Tribunale, pur ritenendola sussistente, ritiene si possa operare una riduzione della sanzione per come richiesta dalla Procura. Ciò in considerazione di due ordini di motivi, il primo per il fatto che le tutte comunicazioni inviate dalla Procura alla casella di posta certificata della Società ed inerenti gli avvisi di comparizione rivolti al sig. Gerini Riccardo sono sempre e tempestivamente state inoltrate al predetto tesserato (aspetto evidenziato anche negli atti del fascicolo della Procura Federale), il secondo, operando una valutazione fondata su ragioni di equità sociale, per il fatto che non si può non tenere conto della categoria nella quale militava la società Borgo Rapallo 98 all’atto del deferimento, ossia la Seconda Categoria. I suesposti motivi giustificano la riduzione dell’ammenda richiesta dalla Procura Federale in euro 200,00 complessive.
P.Q.M.
il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, delibera di infliggere le seguenti sanzioni: – al sig. Riccardo Gerini: squalifica di due giornate da scontarsi nel campionato di appartenenza nella stagione 24/25; – alla Società Borgo Rapallo 98: ammenda di euro 200,00. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
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