C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 04/10/2024 – Delibera – nel procedimento disciplinare n. 878 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Partecipazione con utilizzo di altro nome di una calciatrice minore di età tesserata per la società ASD Praese 1945 in occasione della gara ASD Praese 1945 – Angelo Baiardo del 22.2.2024, valevole per il campionato Under 10 femminile”.

nel procedimento disciplinare n. 878 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Partecipazione con utilizzo di altro nome di una calciatrice minore di età tesserata per la società ASD Praese 1945 in occasione della gara ASD Praese 1945 – Angelo Baiardo del 22.2.2024, valevole per il campionato Under 10 femminile”.

Con la segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento la U.S.D. Angelo Baiardo ha evidenziato che la società A.S.D. Praese 1945, nel corso della gara ASD Praese 1945 – Angelo Baiardo del 22.2.2024 valevole per il campionato Under 10 femminile, avrebbe schierato la calciatrice sig.ra M.D.B. che non aveva titolo a partecipare a tale incontro perchè per età rientrava nella categoria Under 12; tutto ciò utilizzando il nominativo della calciatrice sig.ra G.C.. Con la stessa segnalazione, inoltre, è stato evidenziato che la stessa calciatrice alle ore 18.00 dello stesso giorno aveva preso parte anche, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Praiese 1945, all’incontro A.S.D. Praese 1945- Calcio Femminile Superba valevole per il campionato Under 12. Dalle risultante della attività di indagine svolta, nonchè dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, è stato effettivamente accertato che la società A.S.D. Praese 1945 ha posto in essere le condotte oggetto della segnalazione ed è stato altresì accertato che la sig.ra Emanuela Tania Zanda ha svolto di fatto il ruolo ed i compiti di allenatrice della squadra Under 10 femminile della società A.S.D. Praese 1945 pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore. Sul punto , in particolare, il sig. Giovanni Rega dirigente tesserato per la società A.S.D. Praese 1945, in sede di propria audizione alla Procura Federale ha dichiarato testualmente quanto segue: ”io sono il direttore sportivo delle Squadre Femminili, under 10, under 12, under 15 e la prima squadra femminile … L’allenatore della squadra under 10 femminile è la Signora Zanda Emanuela Tania. Non ha conseguito la abilitazione da allenatore. Lei fa parte anche della rosa della prima squadra. Credo attualmente sia tesserata come calciatrice per la corrente stagione sportiva”. Lo stesso dirigente ha altresì dichiarato di essere il Responsabile del Settore Giovanile della società PRAESE 1945. Circa la partecipazione della tesserata sig.ra D. B. M. alla gara ASD Praese 1945 – Angelo Baiardo del 22.2.2024, valevole per il campionato Under 10 femminile, ha dichiarato testualmente quanto segue: “Ora che ricordo bene, c’erano poche ragazze disponibili della leva Under10 e così abbiamo portato lei e solo lei a Nervi per integrare la rosa delle ragazze. Quel giorno tre ragazze non si erano presentate perchè non stavano bene. Non erano venute C.G., L. E. e F. M.. Tante squadre, a volte, per problemi numerici sono costretti a far partecipare alle partite delle ragazze di una leva diversa, al fine di integrare le rose”. La sig.ra Tania Emanuela Zanda, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Praese 1945, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha dichiarato quanto segue: “”Io sono l’allenatrice della leva Under 10 Femminile. Sono abilitata come allenatore dai Pulcini e fino alla Under 12. Avevo fatto un corso la Federazione che si era svolto presso la struttura della società Angelo Baiardo intorno al 2003 o 2004. Non ricordo l’anno. Non ho mai ricevuto un attestato o qualcosa di simile … La D. B. appartiene alle leva 2012, non ricordo la sua data di nascita … Il giorno 24.02.2024, in occasione della gara disputata a Genova Nervi, “Angelo Baiardo – Praese 1945” valida per il campionato Under 10 Femminile, ero in panchina in qualità di allenatore … Eravamo in difficoltà con il numero di ragazze disponibili, così quella mattina abbiamo chiesto ai genitori della D. B. se la figlia era disponibile a giocare in questa gara … Mancava la C.e la D. B. ha preso la prima maglia che le è capitata tra le mani”. Alla luce di tali dichiarazioni, appare evidente la responsabilità dei Signori Rega e Zanda per le violazioni lo rispettivamente ascritte. Entrambi, infatti, hanno ammesso di aver fatto disputare la gara in oggetto ad una tesserata che non avrebbe potuto essere ivi impiegata e di averlo fatto consapevolmente. La Signora Zanda, inoltre, ha ammesso di essere perfettamente consapevole di non essere in possesso di titolo abilitante al ruolo di allenatore, sicchè non avrebbe dovuto essere impiegata con tale qualifica, nè prestarsi a farlo. Le sanzioni, per i due sullodati, possono peraltro essere irrogate con minor severità rispetto alle richieste della Procura Federale, in quanto la condotta veniva posta in essere non certo per locupletare un ingiusto risultato ovvero per alterare il potenziale atletico delle giocatrici, ma per garantire la parità di numero delle atlete in campo. Le violazioni, inoltre, sono state poste in essere in una Leva U10, ciò di cui si deve tenere conto nella dosimetria della sanzione. Inoltre, appare concedibile l’attenuante di cui all’art. 13 co. 1) lett. e) CGS, in quanto entrambi i deferiti, come si è detto, hanno ammesso l’addebito con ciò rendendo sostanzialmente inutile qualsivoglia ulteriore accertamento. Dall’affermazione di responsabilità de deferiti, consegue la necessità di sanzione anche la società Praese, a titolo di responsabilità oggettiva. Con riferimento alla determinazione dell’ammenda in misura inferiore rispetto alla richiesta della Procura Federale, valgano le medesime considerazioni svolte per i deferiti. Per quanto concerne, diversamente, la posizione del Signor SCIOTTO è necessario osservare quanto segue. Il Presidente non ha, evidentemente, alcuna responsabilità in relazione all’impiego di una giocatrice sopra-leva. Tale decisione, infatti, è stata presa autonomamente e nella prossimità della gara dal Signor Rega – Responsabile del Settore Giovanile della Praese nonchè Direttore Sportivo, tra le altre, delle leve femminili U 10 e U 12 – il quale ha agito di concerto con la Signora Zanda e con i genitori della tesserata. Non risulta da alcun atto del procedimento che il Presidente sia stato previamente notiziato di tale determinazione, nè si può ragionevolmente pretendere che il Presidente debba esercitare il proprio controllo sulle distinte di ogni gara disputata dalla società e, men che meno, sulla reale identità degli effettivi ivi impiegati. Nel caso di specie, peraltro, compulsando la distinta di gara il Presidente non avrebbe potuto rilevare alcunchè di anomalo, poichè la stessa era formalmente regolare, non essendo stata ivi indicato il nominativo della tesserata non avente titolo di partecipare alla gara. Nessun addebito, pertanto, può essere formulato per tale contestazione, neppure a titolo di omesso controllo. Discorso simile può essere svolto anche per quanto attiene la posizione della Signora Zanda, atteso che la responsabilità del suo impiego deve ricadere necessariamente ed esclusivamente sul Signor Rega, quale Direttore Sportivo, tra le altre, delle leve femminili U 10 e U 12, cui compete all’evidenza la scelta dei soggetti da inserire nell’organigramma del settore giovanile, nonché la verifica dei relativi titoli abilitativi. Per quanto concerne la posizione del Presidente, il quale non risulta essere stato audito nel corso delle indagini, manca qualsivoglia prova in merito all’interessamento dello stesso circa l’incarico svolto dalla Signora Zanda, nonchè qualsivoglia elemento in relazione al quale poter anche solo ipotizzare che lo stesso sia stato consapevole del ruolo dalla stessa ricoperto in fatto. La precitata, infatti, era tesserata come giocatrice, sicchè il Presidente non aveva alcuna possibilità, esercitando il controllo formale che gli è demandato, di avvedersi di alcuna irregolarità circa le funzioni dalla stessa concretamente assunte. Si ricorda, inoltre, che se la responsabilità della società deve essere affermata a titolo di responsabilità oggettiva, lo stesso discorso non vale per il Presidente, al quale deve essere ascrivibile, quanto meno, una forma di omesso controllo e/o di omessa vigilanza. Omissioni, queste, che non paiono riscontrabili nell’ipotesi in parola, sicché il Signor Sciotto deve essere prosciolto in relazione alle contestazioni che gli sono mosse.

P.T.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio proscioglie il Signor Claudio SCIOTTO. Delibera nei confronti degli altri deferiti l’inflizione delle seguenti sanzioni: − al Signor Giovanni REGA: 2 mesi di inibizione; − alla Signora Tania E. ZANDA: 1 mese di squalifica; − alla società PRAESE: € 200,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza.

 

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