C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 30/10/2024 – Delibera – in merito all’atto di deferimento della Procura Federale, Prot. 4465/1044 pfi 23-24/PM/ag, nei confronti di: 1. il sig. Antonio Capetta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Magra Azzurri; 2. la società A.S.D Magra Azzurri
in merito all’atto di deferimento della Procura Federale, Prot. 4465/1044 pfi 23-24/PM/ag, nei confronti di: 1. il sig. Antonio Capetta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Magra Azzurri; 2. la società A.S.D Magra Azzurri
Relativamente alla procedura epigrafata, all’udienza del 29 ottobre 2024, la Procura Federale deferiva: 1) il sig. Antonio Capetta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Magra Azzurri, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 3.3.2024, nel corso del secondo tempo della gara ASD Magra Azzurri - ASD Cadimare Calcio valevole per il girone B del campionato di Promozione, proferito all’indirizzo del calciatore sig. Mathibedi Olebogeng Tebog, schierato nelle fila della squadra della società A.S.D. Cadimare Calcio con la maglia numero 19, le seguenti testuali espressioni: “vaffanculo, sei merda, figlio di puttana”; nonché per avere lo stesso, sempre nel corso del secondo tempo della gara ASD Magra Azzurri - ASD Cadimare Calcio, continuando a rivolgersi al sig. Mathibedi Olebogeng Tebog, proferito per tre volte consecutive all’indirizzo di tale calciatore la seguente testuale espressione: ”negro di merda”; tanto è accaduto prima che l’arbitro dell’incontro espellesse entrambi i calciatori sigg.ri Antonio Capetta e Mathibedi Olebogeng Tebog al quarantanovesimo minuto del secondo tempo; 2) la società A.S.D Magra Azzurri a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Antonio Capetta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. In particolare, la Procura ha chiesto l’inflizione delle seguenti sanzioni: - giornate 10 di squalifica per il sig. Antonio Capetta; - € 1.000,00 di ammenda per la società A.S.D. Magra Azzurri. All’udienza, tenuta con modalità da remoto, erano presenti sia il difensore dei soggetti deferiti, Avv. Emanuele Cucchi che la Procura nella persona della Dott.ssa Loredana Fardello i quali hanno dato atto di aver raggiunto, nelle more dell’udienza, un patteggiamento sia per la squalifica inflitta al sig. Capetta che per l’ammenda alla società. In particolare, all’esito dei citati patteggiamenti, regolarmente pervenuti a questo Tribunale prima dell’udienza, completi di tutti i campi e di tutte le sottoscrizioni con firma digitale delle Parti, le sanzioni sopra descritte sono state così rideterminate: - giornate 7 di squalifica per il sig. Antonio Capetta - € 700,00 di ammenda per la società A.S.D. Magra Azzurri.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, a seguito dei raggiunti patteggiamenti ed in ratifica degli stessi, infligge le seguenti sanzioni: 7 giornate di squalifica per il sig. Antonio Capetta; € 700,00 di ammenda per la società A.S.D. Magra Azzurri. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito
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